Colpo di scena: invece che il 6 marzo 2020, l’obbligo di seggiolini auto antiabbandono per bambini fino a quattro anni scatta già il 7 novembre. Lo ha deciso improvvisamente il ministero dell’Interno. Ora parte la corsa ad acquistare il dispositivo di allarme o un seggiolino che ne sia dotato. E si rischia di scegliere un prodotto non a norma. Chi non si adegua, invece, rischia non solo sanzioni: il peggio può accadere in caso di incidente
Seggiolini
anti abbandono: ecco le nuove regole
L’obbligo
di seggiolini antiabbandono per bambini in auto entra in vigore
subito: dal 7 novembre e
non più dal 6 marzo 2020 come sarebbe stato logico. Il colpo di
scena è contenuto nella circolare del ministero dell’Interno
300/A/9434/19/109/12/3/4/1, diramata nel pomeriggio della vigilia, 6
novembre. Una novità che spiazza i produttori e, soprattutto,
rischia di causare conseguenze pesanti in caso d’incidente.
Le
(possibili) motivazioni
La circolare non spiega esplicitamente i motivi che spingono a interpretare in modo così dirompente la legge 117/2018 , che aveva intodotto il nuovo obbligo specificando che avrebbe avuto effetto solo 120 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo che avrebbe fissato le caratteristiche tecniche dei dispositivi.
La circolare non spiega esplicitamente i motivi che spingono a interpretare in modo così dirompente la legge 117/2018 , che aveva intodotto il nuovo obbligo specificando che avrebbe avuto effetto solo 120 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo che avrebbe fissato le caratteristiche tecniche dei dispositivi.
È
quest’ultimo provvedimento, il Dm Infrastrutture 2 ottobre 2019
(pubblicato il 23 ottobre), che entra in vigore il 7 novembre.
Dunque, da questa data sarebbero dovute diventare obbligatorie solo
le caratteristiche tecniche, cui produttori e acquirenti
avrebbero dovuto conformarsi, lasciando 120 giorni per mettersi in
regola.
La
circolare sull'entrata in vigore e le caratteristiche tecniche
ufficiali
Questa
interpretazione era stata avallata informalmente dallo stesso
ministero delle Infrastrutture. Il Consiglio di Stato, nel suo parere
sul Dm, aveva osservato che occorreva lasciare tempo per adeguarsi,
ma restava il fatto che la legge 117/2018 prevedeva non solo i 120
giorni, ma anche un’entrata in vigore comunque non successiva al 1°
luglio scorso.
Dunque,
occorreva un’ulteriore disposizione di legge per cancellare la data
del 1° luglio, che lo stesso ministero dell’Interno aveva ritenuto
materialmente non rispettabile, per la mancanza del Dm sulle
caratteristiche tecniche. Ma questa disposizione non è arrivata.
Pubblicata la Circolare della Direzione Centrale delle
Specialità: dal 7 novembre entra in vigore l’obbligo per la dotazione di
dispositivi antiabbandono
Dal 7 novembre 2019 chiunque trasporti minori di 4 anni è obbligato ad
installare dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli
chiusi.
Il Ministero dell’Interno ha appena divulgato la Circolare escplicativa
della Direzione Centrale delle Specialità per l’attuazione del Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 ottobre 2019,
n. 122, relativo al Regolamento di attuazione dell’articolo 172 del
Nuovo Codice della Strada in materia di dispositivi antiabbandono di
bambini di età inferiore a quattro anni (19G00130).
Il Decreto del MIT
è chiaro: i dispositivi dovranno attivarsi automaticamente e dovranno
essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della
presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e
acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del
veicolo (potranno essere dotati anche di un sistema di comunicazione
automatico per l’invio di messaggi o chiamate).
Ricordiamo, inoltre, che il Decreto del MIT
ha stabilito le caratteristiche tecniche di questi dispositivi che
potranno essere integrati all’origine nel seggiolino, oppure una
dotazione di base o un accessorio del veicolo, ricompreso nel fascicolo
di omologazione dello stesso oppure un sistema indipendente dal
seggiolino e dal veicolo.
Chi non si doterà di questi dispositivi incorrerà nelle violazioni
previste dall’art. 172 C.d.S. con sanzione amministrativa da 81 euro a
326 euro (pagamento entro 5 gg. euro 56,70) e la decurtazione di 5 punti
dalla patente.
L'ASAPS auspicava un margine di tempo maggiore interpretando la legge
in modo più favorevole e con la concessione dei 120 giorni inizialmente
previsti, così non è stato pertanto… genitori, nonni e accompagnatori
affrettatevi!
L'aggiornamento in merito al Decreto è già disponibile nell'App
Piattaforma Professionale ASAPS consultabile da dispositivi Android e
iOS.
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