Un provvedimento fissa regole e termini per l’invio dei dati all’Agenzia
L'agenzia delle entrate informa:
Entro
il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad
alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare
all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi
realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app. Entro il successivo 29
febbraio, il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le autorità
degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo
a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche)
residenti in Italia.
Con
un provvedimento - pdf firmato dal direttore
dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, diventa operativa la
direttiva europea Dac7 (2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021) sullo scambio
automatico delle informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o
forniscono servizi attraverso le piattaforme digitali, come recepita
nell’ordinamento italiano dal Dlgs n. 32/2023.
Quali sono le attività “monitorate” - In particolare,
la Dac7 stabilisce che rientrano nell’obbligo di comunicazione: l’e-commerce,
l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di
noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano tuttavia fuori dall’obbligo
di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore
alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), per i quali l’Amministrazione
finanziaria dispone di altri flussi di dati, sia quelli relativi ai “piccoli
inserzionisti” (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato
meno di 30 attività “pertinenti” e l’importo totale del relativo corrispettivo
versato o accreditato non è superiore a 2mila euro nell’anno).
Le piattaforme interessate - Il
provvedimento definisce i contenuti, i termini della comunicazione e le regole
per i gestori tenuti all’invio. A dover comunicare i dati all’Agenzia delle
entrate sono, nello specifico, i gestori di piattaforme residenti ai fini
fiscali o costituiti o gestiti in Italia o dotati di una stabile organizzazione
nel nostro Paese. I gestori esonerati sono comunque chiamati a inviare una
“Comunicazione di assenza di dati da comunicare”. Il provvedimento detta le
regole anche per i Foreign Platform Operator (Fpo), ovvero i gestori stranieri
non qualificati non-Ue, tenuti a comunicare i dati all’Agenzia delle entrate: è
il caso, solo a titolo di esempio, degli operatori che facilitano la locazione
di immobili situati in Italia.
I termini per le comunicazioni - I gestori di piattaforma comunicano le informazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione. Le prime informazioni, con riguardo al 2023, dovranno quindi essere comunicate entro il 31 gennaio 2024. L’Agenzia delle entrate e le altre Autorità degli Stati membri condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione. Il primo scambio quindi, sarà effettuato entro il 29 febbraio 2024..
Ma da documenti e atti recenti del Ministero e di Agea risulta che sia prevista solo un’indennità per ettaro a seconda della tipologia di cultura presente nel piano culturale 2023, mentre non viene riconosciuto alcun indennizzo se l'azienda ha avuto danni dovuti a frane non verificate direttamente in azienda. Diversi operatori dei Centri di Assistenza Agricola segnalano che Agea, per la prima volta, sperimenta la domanda automatica di pagamento, con scadenza il 16 novembre 2023, in base ai dati di cui dispone e qualora l’azienda non risulti censita all‘interno dell’area di riferimento come certificato dalla Regione Emilia-Romagna, non potrà presentare domanda di indennizzo. Sembra che al momento risultino escluse diverse aziende realmente danneggiate a fronte di aziende incluse ma prive di danni. Considerata la scadenza per la presentazione delle domande automatiche, imminente ( 16 novembre), il Consigliere Mastacchi chiede alla Regione di attivarsi con una richiesta di modifica normativa affinché l’indennizzo sia vincolato all’aver subito effettivamente il danno catastrofale. Chiede inoltre che la presentazione delle domande di indennizzo non sia automatica ma sia aperta anche ai soggetti che, se pur attualmente non figurino all’interno delle aree di riferimento, possano dimostrare l’effettivo danno subito, anche se questo potrà comportare un leggero ritardo nell’erogazione dei contributi.
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