lunedì 28 febbraio 2022

Rilascio nuova procedura “Richiesta della Carta europea della disabilità in Italia” (CED)

Il Direttore Generale, Vincenzo Caridi, informa: 
 

Si comunica che è disponibile sul sito internet dell’INPS la nuova procedura “Richiesta della Carta europea della disabilità in Italia”, tramite la quale il cittadino può presentare la domanda per ottenere la Carta europea della disabilità.

La procedura è accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei servizi (CNS).

Dopo l’accesso con identità digitale, la procedura visualizza automaticamente i dati anagrafici presenti negli archivi dell’Istituto e l’indirizzo di residenza del richiedente.

La procedura chiede poi all’interessato di fornire:

- una propria fotografia a colori in formato tessera (formato europeo), che sarà successivamente stampata sulla Carta;

- l’indirizzo per il recapito della Carta, se diverso da quello di residenza già noto all’INPS.

Il cittadino dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso di verbali cartacei antecedenti al 2010 o di verbali rilasciati dalla Regione Valle d’Aosta e dalle Province autonome di Trento e Bolzano attestanti lo stato di invalidità, ovvero di essere stato riconosciuto invalido da sentenze o decreti di omologa a seguito di contenzioso giudiziario.

A breve verranno rilasciate ulteriori implementazioni procedurali per consentire l'allegazione dei verbali cartacei, di cui sarà data specifica informazione nella circolare illustrativa della misura in commento, di prossima pubblicazione.

Nel caso di minori con disabilità, appartenenti alle categorie di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la domanda deve essere presentata dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, da chi esercita la funzione di tutore o dall’amministratore di sostegno, utilizzando la delega dell’identità digitale in uso oppure le credenziali di identità digitale del minore. Nel caso di minori in affidamento familiare, appartenenti alle categorie di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013, la richiesta può essere presentata dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.

La presentazione della domanda può essere effettuata dal cittadino avvalendosi di associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall'INPS all'uso del canale telematico (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).

L’accesso al servizio anche in questo caso deve essere effettuato mediante identità digitale (SPID, CIE, CNS) dall’operatore dell’associazione, preventivamente abilitato ad accedere agli archivi dell’Istituto, e prevede obbligatoriamente la dichiarazione di possedere la delega specifica firmata dal cittadino.

Si segnala, inoltre, che gli operatori delle associazioni non avranno accesso alla funzione di inserimento di un indirizzo di recapito della Carta diverso da quello di residenza del richiedente (estratto dagli archivi dell’Istituto ed esposto, come anticipato, in fase di acquisizione).

I soggetti legittimati a presentare la domanda sono i seguenti:

- invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%;

- invalidi civili minorenni;

- cittadini con indennità di accompagnamento;

- cittadini con certificazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- ciechi civili;

- sordi civili;

- invalidi e inabili ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222;

- invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%;

- invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica;

- inabili alle mansioni ai sensi della legge 11 aprile 1955, n. 379, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, e inabili ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 agosto 1991 n. 274, e dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335;

- cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.

L’INPS verifica il possesso dei requisiti richiesti sulla base dei dati pertinenti disponibili nei propri archivi. Nel caso di disabilità autocertificata, corrispondente a una delle casistiche sopra indicate, l’INPS si riserva di accertarne l’effettiva validità nei limiti e secondo le regole consentite dalla norma.

All’esito dell’accertamento del possesso dei requisiti, l’INPS affida la produzione della Carta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che, attraverso un gestore/provider esterno, provvede anche alla consegna della stessa al richiedente presso l’indirizzo indicato nella domanda.

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