Ulteriori misure al fine di contenere qualunque fenomeno di assembramento di persone e di tutelare la popolazione di Casalecchio di Reno, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del virus COVID-19.
Il sindaco Massimo Bosso scrive: “La situazione dei contagi anche a Casalecchio ha toccato il picco più alto da inizio pandemia. La soglia di attenzione è fissata a 250 casi/100.000 abitanti, Casalecchio segna ora un dato di 544 casi/100.000 abitanti. Il dato più alto in provincia dopo San Benedetto Val di Sambro. Per questa ragione abbiamo condiviso la scelta della Regione di un rafforzamento della zona arancione e abbiamo anche ritenuto necessario emanare un’ordinanza per il nostro Comune, perchè sia chiaro a tutti che bisogna evitare tutti gli spostamenti non necessari, con l'obiettivo di limitare i contatti e quindi i possibili contagi”.
Ecco le disposizioni:
1. sospensione di tutte le attività sportive e delle attività motorie svolte nelle palestre, nelle piscine e nei centri sportivi, pubblici e privati, anche all’aperto, incluse quelle di cui all’art 1 comma 10 lettera e) del DPCM 14 gennaio 2021. Eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente per lo svolgimento da parte di atleti agonisti di attività riconducibili a eventi e/o competizioni di preminente interesse nazionale riconosciuti dal CONI, previa istanza da inoltrare al Comune, Servizio Casalecchio delle culture - Cultura Sport e Comunità, in tempo utile per consentirne il rilascio e per consentire anche all’Ausl i controlli sui protocolli sanitari adottati;
2. sospensione delle attività didattiche extrascolastiche (doposcuola, assistenza ai compiti, corsi di lingua, attività musicali ecc.), ludiche, ricreative;
3. le attività delle scuole di musica sono consentite esclusivamente con modalità a distanza;
4. i servizi di biblioteca sono offerti solo su prenotazione; sono garantiti il prestito e la restituzione in sede; è sospeso l’accesso libero agli scaffali e ai posti lettura e studio;
5. ferme restando tutte le disposizioni per la prevenzione del contagio vigenti in materia, nei centri commerciali e nelle medie e grandi strutture di vendita situati al loro interno ed anche nelle grandi strutture di vendita è consentito l’accesso a condizione che venga garantito il controllo da parte di personale dedicato al contingentamento e al divieto di assembramento;
6. per il commercio su aree pubbliche e la vendita diretta di prodotti agricoli si rimanda agli specifici atti già adottati in materia, nei mercati del Centro e della Croce resta consentito l’accesso a condizione che venga garantito il controllo da parte di personale dedicato al contingentamento e al divieto di assembramento;
7. divieto di utilizzo di strutture, giochi per bambini e aree sportive libere presenti all’interno di parchi e giardini pubblici;
8. chiusura delle attività in presenza dei centri giovanili, oratori, catechismo e attività ricreative e di aggregazione giovanili similari.
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