Il
Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova
ordinanza che prevede:
- Sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico
- Obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento
"I numeri del contagio in
Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non
possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La
nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in
piena sicurezza”, ha sottolineato il Ministro
Il
testo dell'ordinanza:
Visti
gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del
servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32;
Visto l’articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute; Visto l’articolo 117
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni e agli enti locali; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 2,
comma 2; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020,
n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il
31 gennaio 2020” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1; Visto
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020,
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 8 agosto 2020, n. 198; Vista le delibere del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è
stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione
dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con
la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia”
in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a
livello globale; Considerato l’evolversi della situazione
epidemiologica a livello internazionale e il carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19; Ritenuto,
nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del
richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure
urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul
territorio nazionale; Preso atto della comune volontà della
Conferenza dei presidenti delle regioni e del Ministero dello
sviluppo economico di aprire con immediatezza un tavolo di confronto
con le Associazioni di categoria, al fine di individuare gli
interventi economici di sostegno nazionali al settore interessato
dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della presente ordinanza;
Sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro dello sviluppo
economico; EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA
Art.
1 (Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza
sanitaria) 1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020,
citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del
virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:
a)
è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero
territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche
all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al
pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie,
lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il
formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
b)
sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che
abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati
destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi,
stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi
comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al
pubblico. Le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in
termini più restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b).
Art.
2 (Disposizioni finali) 1. Alle disposizioni di cui alla presente
ordinanza si applica quanto previsto dall’articolo 4 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 2. La presente ordinanza produce
effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e
comunque non oltre il 7 settembre 2020. 3. Le disposizioni della
presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. La presente
ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 agosto 2020.
Da Dubbio
Ma i criminali dementi del governo non smettono mai di sparare cazzate ?????? Questi bugiardi vogliono farci credere che i reparti ospedalieri di terapia intensiva si sono di nuovo riempiti ? BUGIARDI BUGIARDI BUGIARDI !! A loro interessa soltanto tenerci sottomessi, imbavagliati e incarcerati in casa nostra !!
RispondiEliminaCI RISIAMO... chi mi aiuta???
RispondiElimina...ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti...
siamo alle solite, norme imprecise ed arbitrarie quindi sottoposte all'uso arbitrario dell'utente ed all'abuso arbitrario dell'agente di turno
cos'è l'assembramento??? come viene definito ai fini delle presenti norme? dove trovo tale definizione? aiutatemi!
quali luoghi e le caratteristiche che si prestano più degli altri all'assembramento? lo decido io o lo decide l'agente? aiutatemi se avete le idee chiare!
perchè le mascherine ad orario? SARS-CoV-2 infetta alle 8 di sera e non alle 4 di pomeriggio? se è così ditemelo, spiegatemelo!
siamo tornati al tempo in cui si rincorrevano i fungaioli solitari nei boschi e i corridori altrettando solitari in spiaggia? quando per fare la spesa alla bottega più vicina (Pioppe) attraversavo 3 comuni e dato che lo facevo in auto rischiavo sanzioni abnormi?
Booohhhhhh!!!!!!!!! sono sconcertato
Sto cercando "ordinanza del Ministro della Salute" tra le fonti di diritto super-costituzionale, ma non la trovo.
RispondiEliminaPazienza, tanto non ē piū questione di diritto.
Quello ē fatto per gli uomini, ed ē chiaro che non ci ritengono più tali.
La mia speranza è avere il ministro tra le mani.
RispondiEliminaBuongustaio !!!
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