L’ABI
ha diffuso agli Associati una circolare in cui si comunica che è
stata prorogata dal 30 giugno al 30 settembre la possibilità di
usufruire delle moratorie che il settore bancario ha attivato per
sostenere la clientela in difficoltà a causa dell’emergenza
Covid-19.
L’ABI ha diffuso agli Associati una
circolare in cui si comunica che è stata prorogata dal 30 giugno al
30 settembre la possibilità di usufruire delle moratorie che il
settore bancario ha attivato per sostenere la clientela in difficoltà
a causa dell’emergenza Covid-19.
d'intesa
con le diverse parti firmatarie, riguarda tutti gli accordi
sottoscritti in materia da ABI con le associazioni di rappresentanza
dei consumatori, delle imprese e degli enti locali.
In
particolare, la moratoria famiglie è stata definita con Acu,
Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti,
Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Centro Tutela
Consumatori e Utenti, Federconsumatori, La Casa del consumatore, Lega
consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino,
Udicon, Unione nazionale dei consumatori, la moratoria imprese è
stata definita con Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI,
Confcooperative, Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI,
Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi
Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna,
Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) e a cui hanno aderito
molte altre rappresentanze di impresa e la moratoria enti locali che
è stata definita con ANCI e UPI.
L'iniziativa
recepisce la decisione dell'EBA di prorogare dal 30 giugno al 30
settembre le facilitazioni nel trattamento delle operazioni di
moratoria concesse nell'ambito di iniziative legislative o per
accordo conseguenti alla pandemia del Covid-19. In particolare, tali
facilitazioni riguardano la possibilità di evitare l'automatica
riclassificazione del debitore in relazione alla situazione di
difficoltà prodotta dalla emergenza sanitaria.
L'ABI
nella circolare ha fornito anche indicazioni sulle possibili
condizioni migliorative rispetto a quanto previsto in generale dagli
accordi di moratoria, che le banche possono considerare al momento
della definizione dell'operazione di sospensione dei pagamenti dei
finanziamenti.
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