Riceviamo:
Oggi,
i verdi della Valle del Reno, ritenendo non più rimandabile una
presa di coscienza e un atto di responsabilità da parte delle
comunità locali, stante l'immobilismo irresponsabile del governo
nazionale rispetto al tema dei cambiamenti climatici in atto, hanno
inviato una bozza di delibera per la dichiarazione dello stato di
emergenza climatica ai Sindaci dei comuni della valle del Reno:
Vergato, Grizzana Morandi, Marzabotto e Sasso Marconi, invitandoli a
discutere la delibera e a portarla all'approvazione nel proprio
Consiglio Comunale. Riteniamo, infatti, che si sia ormai perso troppo
tempo e che sia ora di prendere provvedimenti concreti e tangibili
finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e
alla protezione del pianeta dal pericoloso innalzamento delle
temperature globali. La storia ci guarda e la qualità della vita
(forse anche la vita stessa) delle generazioni future dipenderà, in
gran parte da quanto saremo in grado di fare noi per correggere gli
errori compiuti fino ad ora. Il tempo è ora!
Di
seguito, il testo della mail inviata e la bozza di delibera proposta
ai Sindaci.
Egregio
sindaco, gli ultimi mesi hanno reso evidente che il cambiamento
climatico è ormai una realtà. Siccità prolungate alternate a fasi
alluvionali e a eventi estremi con grandinate violente, sono
purtroppo all'ordine del giorno. Ma gli scienziati ci dicono che non
siamo che all'inizio si un peggioramento che, in assenza di
interventi correttivi rapidi, potrebbe portare il nostro pianeta ad
una trasformazione degli equilibri climatici tale da compromettere,
negli scenari peggiori, la stessa sopravvivenza della specie umana.
Bisogna agire e bisogna farlo in fretta se non vogliamo consegnare ai
nostri figli una situazione non più governabile.
Abbiamo
poco più di un decennio x porre in campo azioni che impediscano il
peggio. La responsabilità poggia sulle spalle di tutti, ma in
particolare su chi ha incarichi di governo. A tutti i livelli. Il suo
mandato è appena iniziato, questo vuol dire che negli undici anni
che i climatologi hanno indicato come termine ultimo per invertire la
tendenza al disastro, lei sarà alla guida della sua comunità per
quasi la metà del tempo. Questa prospettiva temporale le affida, se
possibile, ancora maggiori responsabilità. Saranno questi anni
decisivi per compiere scelte fondamentali per avviare il cambiamento
non più rimandabile per prendersi cura dell'unico pianeta che
abbiamo a disposizione. Per questo crediamo sia fondamentale porre
alla radice della sua azione amministrativa la dichiarazione dello
stato di emergenza climatica. Allegata a questa mail troverà uno
schema di delibera redatto da un esperto amministrativista che le
chiediamo di leggere e di condividere con il cc in una delle prossime
sedute. È un atto di orientamento delle attività del comune che può
fungere da guida per la definizione di progetti e programmi che, se
correttamente predisposti, potranno fare veramente la differenza e
costituire una speranza concreta per il futuro dei nostri figli. Ma
non solo. È infatti ormai patrimonio comune e certificato da report
delle principali agenzie economiche internazionali (tra le quali la
banca mondiale, per citarne una) che la transizione ecologica della
nostra società può essere un motore importante per il rilancio
dell'economia e dell'occupazione. Fattore che nel nostro territorio,
così colpito da fenomeni anche drammatici di deindustrializzazione,
da solo giustificherebbe l'assunzione di una decisione forte come la
dichiarazione di emergenza che le proponiamo. Come forza
ambientalista saremo al vostro fianco per sostenervi in questa
scelta, oppure di fronte a voi per ricordarvi le vostre
responsabilità e in mezzo alla gente per far crescere, al limite
delle nostre forze, la consapevolezza sull'urgenza di un cambio
radicale nella cura della nostra casa comune. Con viva speranza di
aver ottenuto la sua attenzione, la salutiamo e ci mettiamo a
disposizione qualora reputasse utile un incontro. Gruppo Verdi valle
del Reno.
SCHEMA
DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE (ENTE LOCALE) PER LA DICHIARAZIONE
DELLO STATO DI EMERGENZA CLIMATICA ED ECOLOGICA (PREDISPOSTA DAL
PROF. MICHELE CARDUCCI)
OGGETTO:
dichiarazione di emergenza a tutela del diritto umano al clima L'anno
duemiladiciannove, il giorno del mese di maggio, alle ore ecc...
Il
CONSIGLIO COMUNALE Premesso che - migliaia di Cittadini italiani
stanno sottoscrivendo in numero crescente la petizione, aperta sulla
piattaforma on line "www.petizioni.com" e intitolata
"Dichiarazione emergenza climatica", contenente la
richiesta, rivolta al Governo italiano ma anche alle Regioni e ai
Comuni italiani, di "dichiarare lo stato di emergenza climatica"
attraverso la elencazione di sei punti di impegno politico e
istituzionale di contrasto al fenomeno antropogenico dei cambiamenti
climatici, - numerose analoghe sollecitazioni sono pervenute da
associazioni e movimenti operanti sul territorio,
Constatato
che
- la citata petizione nazionale e le iniziative locali manifestano una istanza emergente a livello globale come invito cittadino alla mobilitazione comune per la lotta ai cambiamenti climatici,
- - che tale lotta ai cambiamenti climatici individua uno specifico obbligo globale, riguardante l'intera comunità mondiale di enti e persone pubbliche e private, fatto proprio dall'ONU con la definizione n. 13 dei c.d. SDGs (United Nations Sustainable Development Goals) del 2015, da realizzare entro il 2030,
- numerose Città del mondo hanno deliberato di dichiarare la "emergenza climatica", quale premessa di riconoscimento e appoggio a tale mobilitazione comune,
- - persino Stati e intere comunità territoriali, come Regno Unito, Scozia e Irlanda, hanno dichiarato l' "emergenza climatica",
- - il crescente numero di tali mobilitazioni cittadine e istituzionali a livello globale è costantemente documentato e censito dalla piattaforma on line "Cedamia" ("Climate Emergency Declaration and Mobilisation in Action"),
- - tale mobilitazione cittadina e istituzionale globale si aggiunge alle iniziative degli Studenti e dei Docenti di Scuola e Università di tutto il mondo, note come "Friday for Future" ed "Exitinction Rebellion",
- Rilevato che - anche il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha più volte sottolineato l'emergenza e l'urgenza della lotta ai cambiamenti climatici, sottoscrivendo persino un documento, congiunto con altri quattordici Capi di Stato, in cui si riconosce che «il cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro tempo»,
- Considerato che - l'art. 117 comma 1 della Costituzione italiana sottopone la potestà legislativa italiana al «rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»,
- - in forza degli articoli 117 e 118 della Costituzione italiana, il rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali si estende a qualsiasi altro ente territoriale dello Stato, compresi i Comuni,
- - i Comuni devono altresì favorire «l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà», in ossequio all'art. 118 ultimo comma della Costituzione italiana,
- - tra i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali rientrano l'art. 6 del Trattato dell'Unione europea, sulla tutela dei diritti fondamentali nella Unione europea (compreso quello all'ambiente di cui all'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea) e la Convenzione europea dei diritti umani (in particolare gli articoli 2 e 8 di tale Convenzione),
- - tra i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario rientra altresì l'art. 114 del Trattato di funzionamento della Unione europea, in base al quale la «protezione dell'ambiente ... [in Europa] si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici», e su più forti tutele quando «fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente»,
- - i vincoli dei Trattati europei e della citata Convenzione europea sui diritti umani non possono in alcun modo essere disattesi o derogati da enti interni allo Stato, in ragione, tra l'altro, delle regole generali contenute negli articoli 5, 26, 27 e 29 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969,
- - tali regole della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati impongono alle istituzioni interne allo Stato, compresi i Comuni, di rispettare qualsiasi altro Trattato internazionale, compresi, per lo specifico ambito della tutela contro i cambiamenti climatici, la Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (la UNFCCC del 1992), la Convenzione di Aarhus sui pilastri della c.d. "democrazia ambientale" del 1998, l'Accordo di Parigi sul clima del 2015, tutti vincolanti per lo Stato italiano, Preso atto che -
- proprio in base all'Accordo di Parigi del 2015 sul clima, gli Stati sottoscrittori, compresa l'Italia, hanno fatto propria, e assunto a parametro normativo universale di lotta ai cambiamenti climatici, l'acquisizione scientifica secondo cui il riscaldamento globale del pianeta e l'aumento di emissioni di CO2 sono fenomeni da imputare all'azione umana di produzione e consumo di energia fossile, tanto pubblica quanto privata, identificando dunque il cambiamento climatico come questione di responsabilità e non di semplice accidentalità emergente da eventi naturali,
- - la responsabilità umana, pubblica e privata, sui cambiamenti climatici è dunque affermata a livello normativo internazionale, nonostante i c.d. "negazionismi climatici", tutti disconosciuti dai Trattati sottoscritti,
- - sempre l'Accordo di Parigi del 2015 sul clima, fissando l'obiettivo di risultato del contenimento dell'aumento delle temperature tra l'1,5° e i 2°C, definisce contemporaneamente una soglia quantitativa e un obbligo di risultato, funzionali a scongiurare la ulteriore regressione climatica globale,
- - tale obbligo di risultato si presenta infungibile e irrinunciabile, dunque non negoziabile né bilanciabile,
- - nell'Accordo di Parigi del 2015 sul clima sono altresì definite le modalità operative per adempiere agli obblighi di risultato, attraverso le azioni di "mitigazione", "adattamento", "resilienza", "non regressione"(articoli 2, 3, 4.2, 4.11, 7),
- - tali modalità e tali risultati sono conformi anche alla Risoluzione del Parlamento europeo, già votata all'unanimità il 29 settembre 2011, specificamente al paragrafo 97, Nella consapevolezza che
- - il Preambolo dell'Accordo di Parigi del 2015 sul clima definisce il cambiamento climatico "preoccupazione comune dell'umanità", quindi elemento determinante di qualsiasi relazione giuridica tra Stati e Cittadini, di cui farsi carico considerando, rispettando e promuovendo i diritti umani previsti in tutti i Trattati e le Convenzioni internazionali sottoscritti dagli Stati, - tale Preambolo è parte costitutiva degli impegni internazionali degli Stati, ai sensi dell'art. 31 della citata Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, in quanto concorre alla interpretazione dell'Accordo di Parigi «in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo»,
- - sempre in forza del citato art. 31 della Convenzione di Vienna, il "contesto" dell'Accordo di Parigi comprende, oltre a testo, Preambolo e allegati inclusi, anche «ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione» nonché «ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato»,
- - tra gli "accordi" e gli "strumenti" disposti dagli Stati in occasione dell'Accordo di Parigi sul clima del 2015 si annovera il mandato al "Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici" (IPCC) dell'ONU di redigere un "Rapporto speciale" sui cambiamenti climatici, da pubblicare entro la fine del 2018, per la definizione dettagliata dei tempi e delle modalità di effettivo conseguimento degli obblighi di risultato concordati a Parigi,
- - tale "Rapporto speciale" è stato reso pubblico nell'ottobre 2018,
- - tale "Rapporto speciale" ha definito, oltre ogni ragionevole dubbio scientifico, sia la responsabilità delle risorse energetiche fossili come causa principale dei cambiamenti climatici sia la soglia massima di innalzamento della temperatura globale del pianeta entro comunque l'1,5°C, sia il termine ultimo di intervento efficace di risultato della lotta ai cambiamenti climatici entro il 2030, per non incorrere nel c.d. "punto di non ritorno" del controllo umano sulle dinamiche climatiche, sia la necessità di abbandonare in ogni caso le fonti energetiche fossili, Ritenuto che
- - il rispetto, da parte di un Comune, dell'art. 31 della Convenzione di Vienna sui Trattati nell'interpretare i vincoli internazionali dello Stato italiano in tema di lotta ai cambiamenti climatici, debba consistere nel garantire e promuovere, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 118 della Costituzione italiana, il conseguimento degli obblighi di risultato, secondo i metodi, le azioni e i tempi indicati dall'Accordo di Parigi nel "contesto" del "Rapporto speciale" 2018 dell'IPCC, in quanto entrambi giuridicamente vincolanti per previsione di quell'art. 31, - tale azione del Comune risponde alla "preoccupazione comune dell'umanità" sui cambiamenti climatici, sancita dall'Accordo di Parigi del 2015,
- - tale "preoccupazione comune dell'umanità" si traduce in un dovere di difesa dei diritti umani, in coerenza con la "Dichiarazione delle Nazione Unite sui difensori dei diritti umani", adottata con Risoluzione n. 53/144 dell’Assemblea generale nel 1999, e in particolare con l'art. 1 («Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale»), art. 3 («Il diritto interno coerente con la Carta delle Nazioni Unite e con gli altri obblighi internazionali dello Stato nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce la cornice giuridica al cui interno le libertà fondamentali e i diritti umani devono essere attuati e goduti ed al cui interno le attività per la promozione, la protezione e l’effettiva realizzazione dei diritti e libertà di cui alla presente Dichiarazione devono essere condotte»), art. 4 («Nulla nella presente dichiarazione deve essere interpretato in modo da danneggiare o contraddire i fini e i principi della Carta delle Nazioni Unite o da restringere o derogare le norme della Dichiarazione universale dei diritti umani, dei Patti internazionali sui diritti umani e degli altri strumenti ed impegni internazionali applicabili in questo campo»), art. 10 («Nessuno deve partecipare, con atti o omissioni, alla violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali»), - tale difesa dei diritti umani riguarda anche il diritto umano all'ambiente salubre e allo sviluppo sostenibile nel rispetto delle presenti come delle future generazioni,
così
come desumibile da innumerevoli fonti internazionali, mai contestate
o disconosciute dallo Stato italiano, quali gli articoli 25.1 e 29.2
della "Dichiarazione universale dei diritti umani" dell'ONU
del 1948, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e
culturali dell'ONU del 1966 (i cui obblighi di protezione e
promozione incombono tanto sugli Stati quanto su individui e altri
soggetti pubblici e privati, in base alle Risoluzioni AG ONU 32/130
del 16 dicembre 1977 e 41/117 del 4 dicembre 1986), la "Dichiarazione
sul diritto allo sviluppo", adottata dall'Assemblea generale
dell'ONU nel 1986 (Risoluzione 41/128), rinforzata in occasione della
Conferenza mondiale sui diritti umani (WCHR) di Vienna del 1993, il
cui art. 1.8 dichiara che «la democrazia, lo sviluppo e il rispetto
dei diritti umani e delle libertà fondamentali sono interdipendenti
e si rafforzano a vicenda», la Risoluzione dell'UNHRC 31/8 2016, il
Rapporto OHCHR "on Climate Change and Human Rights" (UN Doc
A/HRC/10/61 2009), i Rapporti del Relatore speciale Professor John
Knox, nominato dal Consiglio dei diritti umani dell'ONU del 2012
(A/HRC/22/43, A/HRC/31/52), il Report dell'UNEP (il Programma per la
protezione dell'ambiente dell'ONU) pubblicato nel 2017 con le
apposite linee di azione, intitolate "Promoting Greater
Protection for Environmental Defenders",
Visti
- il Decreto legislativo n. 152/2006, nelle seguenti disposizioni
art. 2, dove si sancisce che «il presente decreto legislativo ha
come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della
vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia e il
miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali», tra l'altro
nell'esplicito richiamo agli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117
commi 1 e 3 della Costituzione, art. 3-ter, secondo cui «la tutela
dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale
deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle
persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una
adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione,
dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla
fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi
inquina paga"», art. 3-quater, per il quale «ogni attività
umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve
conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di
garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni
attuali non possa compromettere la qualità della vita e le
possibilità delle generazioni future »,
- l'Opinione consultiva dalla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia, dell'8 luglio del 1996, che qualifica l'ambiente, per gli obblighi internazionali di tutti gli Stati, «non un'astrazione, ma lo spazio in cui vivono gli esseri umani e da cui dipendono la salute e la qualità della vita delle presenti e future generazioni», - i Rapporti scientifici della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), della Lancet Commission, della "Carta di Roma" dell'Istituto Superiore della Sanità, dell'ISDE, in merito agli effetti negativi e irreversibili dei cambiamenti climatici sulla salute delle persone e soprattutto delle giovani generazioni e di quelle future, Facendo proprie
- - tutta la giurisprudenza italiana che declina il diritto all'ambiente con la salute individuale e collettiva, delle presenti come delle future generazioni (dalla Corte di Cassazione n. 5172/1979 che ha riconosciuto l’ambiente, in virtù del combinato disposto degli articoli 2 e 32 della Costituzione, in un «contenuto di socialità e di sicurezza tale da determinare l’emersione di un vero e proprio diritto all’ambiente salubre, come diritto fondamentale della persona umana», alla sentenza della Corte costituzionale n. 210/1987, in base alla quale "tutela dell’ambiente" è sinonimo di «miglioramento delle condizioni
naturali
(aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti)»,
comprensive della «persona umana in tutte le sue estrinsecazioni»),
- la regola europea per cui in Europa «la salute e la vita delle persone occupano il primo posto» (sentenza "Ortscheit" della Corte di Giustizia europea, causa C-320/93 punto 16, e successive cause C-434/02 punto 58, e C2010/03 punto 60), - la giurisprudenza italiana di legittimità, che attribuisce anche agli enti, come i Comuni, obblighi di adempimento e protezione a tutela della salute e dell'ambiente (Corte di Cassazione SS.UU. Civ. n. 7318/1991, Sez. III civ. n. 9893/2000 ecc.), Dato che - la Corte Costituzionale italiana, con la sentenza n. 282/ 2002, ha chiarito che, in materia di tutela della salute, «l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali» (spettante agli «organi tecnico-scientifici») prevale sulla «pura discrezionalità politica dello stesso legislatore», mentre, con la sentenza n. 116/ 2006, ha aggiunto che «l'imposizione di limiti all'esercizio della libertà di iniziativa economica, sulla base dei principi di prevenzione e precauzione nell’interesse dell’ambiente e della salute umana, può essere giustificata costituzionalmente solo sulla base di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi, di norma nazionali o sovranazionali, a ciò deputati, dato l’essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi tecnico scientifici»,
- - anche la Corte di Giustizia europea, nella decisione 9 settembre 2003 in causa C-236/01, ha affermato che l'adozione di misure precauzionali opera «sulla base dei dati scientifici disponibili che risultano maggiormente affidabili e dei risultati più recenti della ricerca internazionale, che l'attuazione di tali misure è necessaria», al fine di evitare pericoli per la salute umana,
- - analoga giurisprudenza è stata prodotta dalla Corte europea dei diritti umani (da ultimo, con la c.d. "Sentenza Cordella" del 2019),
- - le conoscenze scientifiche rese evidenti da organismi internazionali e nazionali accreditati, come l'IPCC dell'ONU, l'OMS, l'ISS, l'ISDE, assumono quindi rilievo di limite normativo della discrezionalità politica, in quanto frutto delle "verifiche" scientifiche richieste dalla giurisprudenza italiana a tutela del diritto alla salute e all'ambiente salubre, nella specifica espressione del diritto umano al clima, Verificato che - gli obblighi di risultato dell'Accordo di Parigi del 2015 sulla lotta ai cambiamenti climatici coincidono con gli obiettivi ONU dei citati SDGs (United Nations Sustainable Development Goals) del 2015, di cui al n. 3 (salute e benessere), n. 7 (accesso di tutti all'energia sostenibile), n. 8 (crescita inclusiva e sostenibile), n. 9 (industrializzazione sostenibile), n. 11 (città sostenibili), n. 12 (modelli di produzione e consumo sostenibile), n. 13 (promuovere azioni contro i cambiamenti climatici), n. 14 (tutelare il mare e le acque), n. 15 (preservare e ripristinare la sostenibilità degli ecosistemi), n. 17 (rinnovare il partenariato mondiale sullo sviluppo sostenibile), - il termine di conseguimento degli obiettivi dell'ONU è il 2030, - il 2030 è anche il termine ultimo indicato dal citato "Rapporto speciale" 2018 dell'IPCC dell'ONU, per scongiurare il "punto di non ritorno" nella lotta ai cambiamenti climatici, - inoltre, i contenuti di azione del "Rapporto speciale" 2018 dell'IPCC mirano tutti a garantire all'umanità gli specifici obiettivi n. 7 e 8 dei SDGs dell'ONU, ovvero il diritto all'accesso all'energia sostenibile e pulita e il diritto alla crescita inclusiva e sostenibile, attraverso l'abbandono dei processi energetici a combustione fossile,
Desumendo
pertanto che
- il diritto umano alla salute e all'ambiente salubre comprende ormai anche il diritto dei cittadini a pretendere che il proprio Stato realizzi la lotta ai cambiamenti climatici nella concretizzazione effettiva, entro il 2030, degli obiettivi nn. 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 dei SDGs dell'ONU, adempiendo rigorosamente agli obblighi di risultato di non superamento dell' 1,5° C e alle modalità di azione designate dall'Accordo di Parigi del 2015 e dal "Report speciale" 2018 dell'IPCC,
- - alla luce dei contenuti del "Report speciale" 2018 dell'IPCC, tale pretesa dei cittadini realizza un vero e proprio diritto umano al clima, nel duplice significato di un diritto, delle presenti e future generazioni, a una salute non ulteriormente compromessa dalle risorse energetiche fossili e dai cambiamenti climatici da esse prodotte, nonché un diritto, delle presenti e future generazioni, a un ambiente "salubre" in quanto definitivamente libero dall'energia fossile climalterante e per un futuro non compromesso ed escludente, Nella considerazione che - il Governo italiano non riconosce né menziona in alcun proprio documento, neppure di contenuto programmatico, la priorità della tutela del diritto umano al clima, nella duplice declinazione di salute umana e salubrità ambientale definitivamente liberate e libere dai condizionamenti climalteranti e devastanti dell'energia fossile,
- - nessun documento e nessuna azione del Governo italiano spiega come concretizzare congiuntamente gli obiettivi dell'Accordo di Parigi del 2015 e quelli dei SDGs dell'ONU entro il 2030, senza ulteriormente compromettere il diritto umano al clima, - al contrario, il Governo italiano ha manifestamente dimostrato di non voler accelerare le proprie azioni di lotta ai cambiamenti climatici, continuando ad avallare diverse opere persistentemente fossili e climalteranti,
- - il Governo non detiene né ha mai detenuto studi, evidenze scientifiche, informazioni e rilevazioni di qualsiasi natura o entità che dimostrino l'utilità climatica delle nuove opere fossili e climalteranti in via di realizzazione o programmate in Italia, così privando i propri Cittadini di un altro diritto fondamentale tutelato a livello internazionale (a partire dalla Convenzione di Aarhus), quello ad essere informati su come si stiano effettivamente conseguendo gli obiettivi di risultato dell'Accordo di Parigi del 2015, nelle le misure temporali indicate dal "Rapporto speciale" 2018 dell'IPCC entro il 2030 e in coerenza con i risultati al 2030 dei SDGs dell'ONU,
- - l'azione del Governo permane lacunosa nella promozione di forme di valutazione ambientale e strategica che assumano come prioritario l'interesse pubblico alla tutela del diritto umano al clima, quale condizione indefettibile per la piena realizzazione degli impegni dell'Accordo di Parigi e dei SDGs al 2030 dell'ONU,
- - pertanto, l'atteggiamento del Governo permane caratterizzato da una persistente inerzia ed elusione incostituzionali, che offendono i diritti fondamentali dei Cittadini ad essere informati sul futuro climatico del proprio Paese e il loro diritto umano al clima come condizione di salute e ambiente salubre, liberi e liberati dall'energia fossile climalterante, Concludendo che
- - l'emergenza climatica non deriva affatto da una situazione naturale o da un evento imprevisto o imprevedibile, ma dal persistente inadempimento degli obblighi internazionali degli Stati, rispetto all'Accordo di Parigi, al "Rapporto speciale" 2018 dell'IPCC e ai SDGs al 2030 dell'ONU,
- DELIBERA
- 1. di dichiarare l'emergenza climatica per il proprio territorio, in termini di persistente violazione del diritto umano al clima dei propri Cittadini, come lesione presente e futura della loro salute e della salubrità del loro ambiente, a causa della volontà incostituzionale del Governo di non impedire nuove opere fossili e climalteranti,
- 2. di fare propri i sei punti di istanze, sottoscritti dai Cittadini sulla piattaforma on line "www.petizioni.com", con il titolo "Dichiarazione emergenza climatica",
- 3. di riconoscere lesiva del diritto umano al clima qualsiasi iniziativa, pubblica o privata, che ostacoli in qualsiasi modo l'abbandono definitivo della produzione e del consumo energetico fossile,
- 4. di impegnarsi ad agire in tutti i modi, le sedi e le forme consentite dall'art. 118 della Costituzione italiana, affinché la tutela del diritto umano al clima diventi il parametro dell'interesse pubblico primario, prevalente e non bilanciabile di qualsiasi azione di governo, per il pieno conseguimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi del 2015, delle azioni temporali indicate dal "Report 2018" dell'IPCC dell'ONU, e dei SDGs dell'ONU al 2030,
- 5. di appoggiare tutte le iniziative cittadine di rivendicazione del diritto umano al clima,
- 6. di invitare tutte le istituzioni territoriali, a partire dalla Regione, a promuovere Conferenze territoriali popolari, per la promozione del diritto umano al clima come interesse pubblico prioritario delle politiche energetiche del territorio,
- 7. di invitare il Governo a riformulare tutti i propri programmi di politica energetica e ambientale in funzione della prioritaria tutela del diritto umano al clima,
- 8. di assumere tutte le dichiarazioni e gli impegni della presente delibera come adempimento del dovere costituzionale di solidarietà, sancito dall'art. 2 della Costituzione, e del dovere universale di difesa dei diritti umani della presente e delle future generazioni, richiesto dalla "Dichiarazione delle Nazione Unite sui difensori dei diritti umani",
- SUCCESSIVAMENTE, con separata e unanime votazione dei presenti, la suestesa Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 234, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
iniziativa condivisibile.
RispondiEliminaperò come sempre accade ogni volta che vengono fatte leggi che vanno in questa direzione la conseguenza sarà :
" chi NON ha i soldi per NON inquinare PAGA"
a dimostrazione che la teoria e la realtà sono spesso disgiunte.
Mi auguro che i sindaci abbiano il buon senso di cestinare il tutto e non perdere tempo nemmeno a leggere queste interferenze sulle giunte comunali. I cambiamenti climatici sono un problema e già ci pensano i governi su come affrontarli, non spetta ad associazioni come quella dei verdi dettare la scaletta su ciò che deve fare una giunta comunale, queste minoranze prepotenti e rumorose che vogliono comandare al posto degli eletti non devono essere prese in considerazione, sarebbe un insulto alla democrazia.
RispondiEliminaAttenzione, non dico che i cambiamenti climatici non vadano contrastati, ma che questa non è la strada giusta.
Auguriamoci che i sindaci siano informati della recente petizione di numerosi uomini di scienza e non si facciano suggestionare
RispondiEliminaAl Presidente della Repubblica
Al Presidente del Senato
Al Presidente della Camera dei Deputati
Al Presidente del Consiglio
PETIZIONE SUL RISCALDAMENTO GLOBALE ANTROPICO
.................
https://www.nicolaporro.it/clima-ecco-la-petizione-anti-gretini/
e questo che cosa è?
RispondiEliminail Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030
Il guru Zichichi smonta le eco-balle: clima e smog, cosa sta succedendo:
RispondiEliminahttps://www.liberoquotidiano.it/news/scienze---tech/11863436/Il-guru-Zichichi-smonta-le-eco.html
Cambiamento climatico, il premio Nobel Carlo Rubbia svela la più inquietante menzogna
https://www.liberoquotidiano.it/news/scienze---tech/13440953/cambiamento-climatico-carlo-rubbia-premio-nobel-terra-ultimi-15-anni.html#.XI2FoBKWC5Q.twitter
La quantità di balle che c'è dietro al “cambiamento climatico” è incredibile, se già non lo sapevate.
RispondiEliminaÈ una balla, un mezzo di controllo e potere dell'elite sui popoli.
https://www.maurizioblondet.it/per-prepararsi-alla-grande-fake-news-del-2019/
ALTRE CATTIVE NOTIZIE PER LA TRUFFA DEL RISCALDAMENTO GLOBALE
RispondiEliminahttps://www.attivitasolare.com/altre-cattive-notizie-per-la-truffa-del-riscaldamnento-globale/
iniziativa condivisibile.
RispondiEliminapeccato che poi avrà le solite conseguenze,a cui nessuno pensa,ovvero:
"chi NON ha i soldi per NON inquinare PAGA"
questa è la realtà, il resto sono belle teorie.
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RispondiEliminaI verdi sempre al soldo delle èlite commerciali, devi distruggere la tua auto che è stata dichiarata inquinante per decreto e devi comperare una auto elettrica se no come ti muovi che i mezzi pubblici non ci sono? Mentre comperi una auto elettrica per dare retta ai verdi, sposti il mondo inevitabilmente nella direzione obbligatoria di una energia da centrali ATOMICHE che è esattamente ciò che vogliono i verdi, se no gli scade la colla degli adesivi con scritto "ATOMIC NEIN DANKE". Possibile che nessuno dei verdi abbia mai analizzato il documento "ACCORDO ITALIA-USA per la modifica climatica? Possibile che non abbiano mai chiesto conto dell'azione criminale di geoingegneria clandestina operata continuamente sui nostri cieli? Possibile che non abbiano mai chiesto conto all'ISAC-CNR in merito ai loro due laboratori, uno a Santa Maria co di fiume, l'altro in località Cimone e del loro ruolo nel controllo e monitoraggio della modifica climatica operata in Emilia Romagna azione di cui Bologna è all'avanguardia?
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RispondiElimina_Possibile che nessuno dei verdi abbia mai analizzato il documento "ACCORDO ITALIA-USA per la modifica climatica?_
http://www.nogeoingegneria.com/wp-content/uploads/2013/05/piano_dettaglio-accordo-italia-usa-sul-clima.pdf