E
responsabile del rispetto della normativa negli ambienti comuni è
l'amministratore
Marco
invia:
di
Lucia Izzo
Dal 2003
in Italia vige il divieto
di fumo, praticamente
in tutti i locali chiusi, a eccezione di apposite aree riservate ai
fumatori (debitamente segnalate) e dei luoghi privati non aperti al
pubblico. È stata la legge
Sirchia, n. 3/2003 a
stabilirlo e la stretta rimasta anche negli anni a venire, in
particolare con i nuovi divieti introdotti in Italia per recepire
quanto stabilito nella direttiva
2014/40/UE (per
approfondimenti: Divieto
di fumo in auto: multe fino a 500 euro).
In
pratica, il d.lgs. n. 6/2016 ha esteso tale divieto anche alle
pertinenze esterne delle strutture universitarie, ospedaliere,
presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne
dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria
delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e
degli IRCCS
Ancora, il
divieto di fumo è stato esteso anche al conducente di
autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo
degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in
stato di gravidanza.
Divieto
di fumo: anche in condominio?
Il
dubbio è sorto in relazione alle aree condominiali, in
particolare in quegli ambienti (scale, giardino, garage) che sono
in comunione e dunque fruibili liberamente da tutti i condomini.
L'art.
1102 del codice
civile, dedicato
alla comunione ma applicabile al condominio
stante il richiamo dell'art. 1139 del codice
civile, stabilisce che ciascun partecipante possa servirsi della
cosa comune, purché
non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti
di farne parimenti uso secondo
il loro diritto.
Androni,
pianerottoli, ascensori, scale e ambienti destinati a ospitare le
riunioni condominiali, ad esempio, si ritiene non possano essere
equiparati alle abitazioni private, dove fumare è consentito ai
sensi delle disposizioni di legge. Infatti, tali spazi sono condivisi
anche con altri soggetti, non solo gli altri condomini, ma chiunque
per alcuni motivi vi si trovi a transitare o lavorare
(postini, tecnici, portiere, ecc.).
Pertanto, il
Ministro della salute ha precisato nella nota 1505 del 24 gennaio
2005, che le disposizioni antifumo vadano estese anche a tali
ambienti, poiché ai soggetti summenzionati deve essere garantito il
rispetto del diritto alla salute, fondamentale diritto
indisponibile dell'individuo e interesse generale della collettività,
costituzionalmente garantito nonché ispiratore della normativa
antifumo, volta a tutelare dal fumo passivo i soggetti non
fumatori.
Divieto
di fumo: in condominio
è responsabile l'amministratore
Il
divieto deve essere
fatto rispettare in condominio
dall'amministratore,
come stabilisce l'accordo Stato-Regioni del 16 Dicembre 2004,
intervenuto per attuare l'articolo 51, comma 7, della legge 3/2003.
La
norma stabilisce che "i dirigenti preposti alle strutture
amministrative e di servizio di locali di pubbliche amministrazioni,
aziende e agenzie pubbliche o di privati esercenti servizi pubblici,
ovvero i responsabili di strutture private, fanno
predisporre ed apporre i cartelli di divieto completi delle suddette
indicazioni nei locali in cui vige il divieto".
Spetta
all'amministratore, dunque, predisporre la necessaria segnaletica
antifumo e vigilare sul rispetto delle norme, pena la sua
responsabilità e il pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie.
Tuttavia,
anche gli altri condomini e i frequentatori dello stabile potranno
effettuare richiami verbali nei confronti dei trasgressori e
procedere, in caso di inottemperanza al divieto e al richiamo,
segnalando le violazioni alle autorità competenti.
Nessun
problema, ovviamente, per coloro che fumano
all'interno delle proprie abitazioni
e sulla loro proprietà,
ad esempio balconi, giardini, terrazze. Tuttavia, la Corte di
Cassazione, sentenza
n. 7875/2009,
ha riconosciuto come immissioni moleste di fumo di sigaretta gli
effetti, fastidiosi e insalubri del fumo passivo provocati da un
gruppo di individui,
seppur limitato.
Nel
caso di specie le immissioni ritenute moleste erano quelle
provenienti dal bar posto al piano terra che aveva danneggiato il
residente al primo piano del condominio.
La Suprema Corte ha confermato il risarcimento di 10mila euro al
condomino danneggiato.
Inoltre,
è bene rammentare che i mozziconi di sigaretta devono essere
smaltiti in sicurezza, senza
lanciarli dal balcone,
poiché tale comportamento rischia di essere configurato quale "getto
pericoloso di cose"
(per approfondimenti: Buttare
sigarette dal balcone è reato) punito con l'arresto fino a un
mese o l'ammenda fino a 206 euro.