Marco segnala:
|
|
Una società di trasporto
pubblico ferroviario potrà dotare di body cam
(videocamere indossabili) gli addetti alla sicurezza e i
capitreno per contrastare e prevenire aggressioni furti e atti
vandalici, in aumento negli ultimi anni. Ma dovrà adottare
precise misure a tutela della riservatezza delle persone riprese
[doc. web n. [/garante/doc.jsp?ID=8995107]8995107].
Per dare il suo via libera al
progetto sperimentale, il Garante privacy ha considerato
l’impossibilità tecnica di installare telecamere a bordo dei
treni di più vecchia costruzione, le specifiche finalità di
sicurezza anche dei numerosi utenti del servizio e le finalità di
tutela dei beni aziendali. L’Autorità ha però prescritto una
serie di cautele e accorgimenti a garanzia di dipendenti e utenti.
Le body cam non saranno sempre accese, ma potranno essere attivate
dai capitreno o dagli addetti alla sicurezza solo in presenza di
un pericolo concreto per le persone o le cose. Un led rosso ne
segnalerà l’attivazione.
I dispositivi trasmetteranno
le immagini alla sala operativa in tempo reale. Chi effettua le
riprese non potrà modificarle, cancellarle né duplicarle. Solo
soggetti diversi, specificamente autorizzati, una volta verificato
che le immagini raccolte riguardino fatti realmente pericolosi,
potranno disporne l’eventuale estrazione. Questa attività dovrà
essere tracciata.
La società, inoltre, dovrà
disciplinare le modalità di utilizzo e le specifiche condizioni
che legittimano l’attivazione dei dispositivi e dovrà adottare
particolari cautele nel caso in cui le riprese video
coinvolgano soggetti “deboli” (testimoni, vittime di reati,
minori ecc.) o riprendano luoghi con particolari aspettative di
riservatezza (ad esempio le toilette).
Le immagini raccolte, a cui
avranno accesso solo i soggetti autorizzati, dovranno essere
conservate in forma cifrata ed essere cancellate automaticamente e
irreversibilmente una volta decorso il periodo previsto di una
settimana, fatte salve eventuali esigenze di indagine e di
accertamento dell’Autorità giudiziaria.
La società dovrà
disattivare la funzionalità audio, ritenuta non necessaria dalla
stessa società, e in caso di comunicazione delle riprese alle
compagnie di assicurazione dovrà oscurare le immagini delle
persone non coinvolte.
Dovranno essere predisposti
inoltre adeguati strumenti di comunicazione anche a bordo delle
vetture per avvisare gli utenti della presenza del sistema di
videosorveglianza mobile e delle sue caratteristiche.
La società, che dovrà
fornire un’idonea informativa ai dipendenti sull’uso delle
body cam, si è impegnata a rispettare il divieto di controllo a
distanza dei lavoratori e a siglare un apposito accordo con le
organizzazioni sindacali.
|
|
Questa PRIVACY tutela solo i delinquenti.
RispondiElimina