mercoledì 11 aprile 2018

Precompilata: un provvedimento dell'Agenzia con le regole d'accesso




Stabilite le modalità tecniche che consentono ai contribuenti interessati, e agli altri soggetti autorizzati, di prendere visione della dichiarazione elaborata dalle Entrate
A una settimana dalla partenza, la dichiarazione precompilata scalda i motori. Con il provvedimento pubblicato oggi, infatti, l’Agenzia fa il punto sulle regole per l’accesso “fai da te”, o tramite Caf e intermediari abilitati, alla propria dichiarazione dei redditi.
Due le novità sulle modalità d’accesso “delegato”: il riferimento ai dati dichiarativi dell’anno precedente (non più dei due anni prima) da indicare nella richiesta e l’accesso in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza da parte dei Caf, introdotto in via sperimentale.
Inoltre, ricordiamo che nella precompilata di quest’anno entrano anche le spese per gli asili nido e le erogazioni liberali a favore di associazioni e fondazioni.

Nel dettaglio, il provvedimento indica i destinatari della dichiarazione predisposta dal Fisco, come “aprirla” (in autonomia o con delega a un professionista abilitato) e cosa contiene.
A partire dal
2 maggio prossimo, poi, i contribuenti hanno la possibilità di modificarla/integrarla e di inviarla all’Agenzia nel rispetto degli elevati standard di sicurezza approvati dal Garante della privacy.
 
Refresh sui destinatari del 730 “già pronto”
L’Agenzia ricorda che sono destinatari del 730 elaborato dal Fisco i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Inoltre, ribadisce che la precompilata può essere presentata anche in forma congiunta.
 
Rette asili nido e terzo settore tra le nuove spese inserite dal Fisco
Nella precompilata di quest’anno i cittadini troveranno anche le spese per la frequenza degli asili nido e le erogazioni liberali destinate a Onlus, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute aventi come scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. Inoltre, tra le altre spese indicate già presenti anche lo scorso anno figurano:
  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni
  • contributi previdenziali e assistenziali
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare
  • spese sanitarie e relativi rimborsi
  • spese veterinarie
  • spese universitarie e relativi rimborsi
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare
  • spese funebri
  • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico.
 
All’interno del 730 precompilato, inoltre, sono indicati i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.
Inoltre, i cittadini possono visualizzare l’elenco delle informazioni relative al loro 730, in cui sono indicati separatamente i dati inseriti e quelli non inseriti (e le relative fonti informative).

Per quanto riguarda gli oneri detraibili o deducibili sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, è importante ricordare che l’Agenzia, nel predisporre la precompilata, individua questi familiari solo sulla base delle informazioni (anche reddituali) comunicate dal datore di lavoro o ente pensionistico attraverso le certificazioni uniche. Se nelle comunicazioni relative agli oneri detraibili/deducibili trasmesse all’Agenzia non è individuato chi ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi di coloro di cui il familiare al quale si riferisce la spesa risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. Se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un’altra persona o in una percentuale diversa rispetto a quella che risulta dal prospetto dei familiari a carico, il contribuente è tenuto a modificare la dichiarazione proposta dall’Agenzia.
 
Accesso diretto o “mediato”
Le modalità di accesso alla dichiarazione sono due:
  • accesso diretto da parte del contribuente
  • accesso da parte del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, del Caf o del professionista abilitato. 
Le chiavi per l’accesso “fai da te”
Il contribuente può accedere direttamente al 730, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
  • credenziali dispositive Fisconline
  • Carta nazionale dei servizi (Cns)
  • identità Spid (Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale)
  • credenziali dispositive rilasciate dall’Inps o dalla Guardia di finanza o dal sistema informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPa)
  • credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Dal 16 aprile apri e consulti la tua precompilata, dal 2 maggio modifichi o integri e invii
Una volta “entrato”, il contribuente può effettuare una delle seguenti operazioni:
  • visualizzazione e stampa
  • accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio
  • versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale (nei casi di presentazione della dichiarazione in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio)
  • indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso (nei casi di presentazione della dichiarazione in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio)
  • consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata
  • consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata
  • indicazione di un indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere eventuali comunicazioni relative alla dichiarazione. 
Il contribuente che accede direttamente alla propria dichiarazione precompilata può accettarla nei termini in cui è stata predisposta dall’Agenzia oppure modificarla o integrarla.
A partire dal 2 maggio, la dichiarazione accettata, modificata o integrata, può essere inviata telematicamente all’Agenzia che, entro cinque giorni, fornisce un’apposita ricevuta con la data di presentazione della dichiarazione e il riepilogo dei principali dati contabili.
Per rendere possibile le operazioni di conguaglio, il risultato contabile delle dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente viene trasmesso dall’Agenzia ai sostituti d’imposta.

Qualora ciò non fosse possibile, l’Agenzia informa il contribuente con un avviso nell’area autenticata e inviando anche un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail comunicato.
Se, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione non è tenuto a effettuare il conguaglio, comunica in via telematica all’Agenzia il codice fiscale del contribuente interessato. Quest’ultimo, a sua volta, riceve apposita comunicazione dalle Entrate.

In entrambe le ipotesi, il cittadino può presentare un modello 730 integrativo, con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta - o di indicare l’assenza del sostituto – oppure rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato.
Per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, gli eventuali rimborsi sono eseguiti dall’Amministrazione finanziaria.
Se, invece, dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il contribuente effettua il pagamento con F24, anche richiedendo l’addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.
 
La dichiarazione per conto di persone incapaci e minori
Il rappresentante legale e l’amministratore di sostegno, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi per conto di persone legalmente incapaci, eseguono le operazioni indicate sopra utilizzando le proprie credenziali. A tal fine, per ottenere l’abilitazione, devono recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione che attesta la propria condizione di tutore.
Allo stesso modo i genitori, tenuti a presentare la dichiarazione per conto dei figli minori, devono recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia, autocertificare la propria condizione di genitore e consegnare copia di un documento di identità del figlio. In alternativa, se il genitore ha presentato per conto del figlio la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta precedente, può ottenere l’abilitazione in via telematica, con le modalità descritte sul sito internet dell’Agenzia.
In entrambi i casi, le abilitazioni sono valide fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono rilasciate.
 
Accesso con delega
I contribuenti, che non intendono accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata, possono farlo tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il Caf o il professionista abilitato. Questi ultimi possono accedere alla dichiarazione precompilata solo dopo aver acquisito una specifica delega del contribuente, contenente le seguenti informazioni:
  • codice fiscale e dati anagrafici del contribuente
  • anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata
  • data di conferimento della delega
  • indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione, anche alla consultazione dell’elenco delle informazioni relative alla stessa.
    La delega può essere acquisita, insieme a un documento d’identità del delegante, in formato cartaceo o elettronico.
    I sostituti d’imposta, i Caf e i professionisti abilitati devono numerare e annotare in un apposito registro cronologico le deleghe acquisite. 
Per i Caf anche la cooperazione applicativa tra le modalità d’ingresso
In via sperimentale, i Caf possono accedere ai documenti relativi ai singoli contribuenti in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza. Le modalità tecniche d’accesso sono regolate da una convenzione
ad hoc tra Agenzia e Caf che aderiscono alla sperimentazione e nel rispetto di elevati standard di sicurezza.
I sostituti d’imposta possono accedere alla dichiarazione avvalendosi degli incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi (ad esempio, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro).
I Caf e i professionisti abilitati possono nominare propri dipendenti come operatori incaricati di effettuare l’accesso alle dichiarazioni precompilate.

L’accesso “delegato” alla dichiarazione precompilata è consentito fino al 10 novembre 2018, dopo una specifica richiesta all’Agenzia tramite 
file ovvero via web. In particolare, nella richiesta tramite file, il provvedimento modifica il riferimento temporale dei dati dichiarativi da indicare per aprire la precompilata su delega del contribuente: da quest’anno, infatti, si fa riferimento ai dati dichiarativi dell’anno che precede quello per cui viene richiesta la dichiarazione precompilata, e non più il “secondo anno precedente”, come riportavano le istruzioni del 2017.

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