martedì 20 marzo 2018

Bollette a 28 giorni, Agcom chiede “sconto” secondo giorni “erosi”

Da HelpConsumatori


Un bonus di giorni gratuiti per compensare quelli “erosi” dalla fatturazione a 28 giorni. Questa la soluzione proposta dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che interviene di nuovo sulla questione delle bollette a 28 giorni e del ritorno alla fatturazione mensile. L’Agcom propone una sorta di “sconto” sulla prima bolletta, da calcolare sulla base dei giorni erosi dalla fatturazione fatta ogni quattro settimane. La soluzione è contenuta in quattro diffide inviate a Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre nella quali si chiede di “eliminare gli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture”.
L’Autorità diffida dunque le aziende a far venire meno, in sede di ritorno alla bolletta a 30 giorni,  “gli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse successivamente alla data del 23 giugno 2017. La data di decorrenza delle fatture emesse dopo il ripristino della fatturazione con cadenza mensile o di multipli del mese dovrà pertanto essere posticipata per un numero di giorni pari a quelli erosi in violazione della delibera n. 121/17/CONS, in modo da non gravare gli utenti dei costi derivanti dalla abbreviazione del ciclo di fatturazione”.
In pratica la prima bolletta a 30 giorni che verrà fatta dovrà essere ridotta dei quanti giorni sono stati guadagnati dall’azienda con la fatturazione ogni quattro settimane. A partire dal 23 giugno 2017, spiega l’Agcom, gli operatori avrebbero dovuto adeguarsi alla fatturazione  mensile. Col calcolo ogni quattro settimane, ogni volta vengono “erosi” dei giorni. Questo il meccanismo: “Atteso che a partire dal 23 giugno 2017 gli operatori avrebbero dovuto adeguarsi alla fatturazione a ciclo mensile, una fattura decorrente dal 23 giugno avrebbe dovuto coprire il periodo fino al 22 luglio successivo; invece, applicando il calcolo quadrisettimanale, il periodo fatturato si sarebbe fermato al 20 luglio, con una erosione pari a 2 giorni”. Il meccanismo si ripete in questo modo per le fatture successive.
Spiega l’Agcom: “Risulta, pertanto, agevolmente quantificabile per l’operatore il monte giorni eroso per ciascun cliente, sulla base della data di decorrenza della prima fattura successiva al 23 giugno 2017 e della data di ripristino della fatturazione con periodicità mensile”. E quindi, prosegue l’Autorità, alle tlc si ritiene di poter imporre di differire la decorrenza della prima fattura emessa con periodicità mensile di un numero di giorni pari a quelli “erosi”. Questo l’esempio fatto dall’Autorità: “nel caso di una fattura emessa ad aprile con decorrenza dal 1° aprile al 30 aprile e in presenza di una erosione pari a 15 giorni, la decorrenza della fattura dovrà essere posticipata al 16 aprile e conseguentemente il periodo fatturato dovrà risultare quello intercorrente dal 16 aprile al 15 maggio”.
Questo meccanismo, prosegue l’Agcom, garantisce “il diritto degli utenti di ottenere un immediato ristoro del disagio sofferto senza dover ricorrere a procedure contenziose e rimanendo liberi di poter cambiare operatore, una volta ottenuta la compensazione”.
La questione della fatturazione è talmente sentita che proprio dall’Agcom arriva una precisazione: “agli utenti dovranno essere reintegrati tutti i giorni erosi”. Nelle delibere pubblicate online, spiega l’Autorità in una nota, “viene chiaramente indicato che la decorrenza delle fatture emesse dopo il ripristino della cadenza mensile dovrà essere posticipata di un numero di giorni corrispondente a quelli indebitamente erosi a causa del passaggio alla fatturazione a 28 giorni, a partire dal 23 giugno 2017, ovvero dalla data successiva di sottoscrizione del contratto. Non risponde dunque alla decisione adottata dal Consiglio dell’Autorità quanto riportato da alcuni organi di stampa, secondo cui esisterebbe un limite massimo di 15 giorni per il reintegro spettante agli utenti. Restano ovviamente impregiudicati i rimborsi, su cui dovrà pronunciarsi il TAR del Lazio, spettanti a quegli utenti che risulteranno aver cambiato operatore successivamente alla predetta data del 23 giugno 2017”.

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