mercoledì 31 gennaio 2018

Se cambia il detentore dell'immobile, tassa rifiuti solo con l’accertamento

Marco sollecita

Nel caso di mutamento del detentore di un immobile, la riscossione della tassa sui rifiuti deve avvenire previa emissione di un avviso di accertamento, notificato al nuovo occupante; è illegittima, di contro, l’emissione diretta della cartella di pagamento, basata sui dati denunciati dal precedente detentore. È quanto afferma la Corte di cassazione nella sentenza n. 457/2018. Il caso nasce dall’impugnazione di cartelle di pagamento relative alla tassa rifiuti, notificate a una società di leasing, rientrata in possesso di un immobile precedentemente concesso in locazione finanziaria. La società impugnava le cartelle denunziando la mancata notifica di un preventivo avviso di accertamento, peraltro ritenendo di non dover corrispondere affatto la tassa, stante l’incapacità dell’immobile di produrre rifiuti. Il comune impositore replicava di aver semplicemente liquidato l’imposta sulla scorta dei dati denunziati per le annualità precedenti, rispetto ai quali non era intervenuta alcuna variazione. Tuttavia, specificava la società ricorrente, la denuncia era stata presentata da un soggetto diverso, ovvero dal precedente utilizzatore del bene. I gradi di merito si concludevano con una sentenza della Ctr Basilicata con cui le cartelle venivano dichiarate legittime e contro tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione la società di leasing. La Suprema corte ha accolto il ricorso, rinviando al collegio di seconde cure che, in diversa composizione, deciderà sulla causa facendo applicazione dell’enunciato principio di diritto. Nello specifico, Piazza Cavour ha affermato che, in caso di mutazione del soggetto detentore dell’immobile, e quindi del soggetto che aveva presentato la dichiarazione ai fini della tassa rifiuti, non è possibile per il comune procedere direttamente all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, rendendosi necessaria la previa notifica di un avviso di accertamento: ciò perché al nuovo obbligato non può imputarsi la dichiarazione fatta dal precedente detentore. In tal caso, spiega la Cassazione, è necessario che l’ente impositore eserciti il proprio potere di accertamento sostanziale, emettendo un atto motivato precedente al provvedimento di riscossione. In sostanza, la possibilità pur prevista dall’articolo 72, comma 1, del dlgs n. 507/93, secondo cui i comuni possono procedere direttamente alla liquidazione della tassa (senza preventivo accertamento) sulla base dei dati storici, non si applica quando vi sia un mutamento soggettivo nel rapporto d’imposta. 


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