venerdì 19 gennaio 2018

Monzuno. Il Tar 'mette all'angolo' il Comitato 'Via le Pale da Acquafresca'

Brutte notizie per il Comitato 'Via le Pale dall'Aquafresca' : il Tar ha sostanzialmente respinto il ricorso promosso dal Comitato contro l'intenzione di installare una pala eolica appunto ad Aquafresca, nel comune di Monzuno. La bocciatura è severa poiché l'ordinanza, che rifiuta la sospensione dei lavori poiché non viene intravvisto un pericolo imminente, impone ai ricorrenti il pagamento di tutti gli oneri del confronto anche quelli della parte avversa.


La faccenda parte quindi per i ricorrenti in salita. Per loro ora la scelta se precedere nella verifica legale fino ad arrivare al pronunciamento del giudice amministrativo regionale o a quello del giudice civile del tribunale ordinario. Operazioni che richiedono tempi lunghi e considerevoli spese.
La vicenda comunque prende una piega inaspettata per i ricorrenti: con i dettati dell'ordinanza, l'azienda potrebbe richiedere la prosecuzione dei lavori o i 'danni' per i ritardi cui è stata costretta. In ogni caso 'pende' un altro giudizio sulla vicenda, quello del ricorso fatto dalla società verso il comitato e il comune di Monzuno.
I risvolti di questo primo pronunciamento con ordinanza si vedranno nell'immediato futuro.
Il sindaco di Monzuno, Marco Mastacchi, commentando l'accaduto ha detto: “ Il comune non si è costituito parte civile per non appesantire il compito dei giudice. In ogni caso l'ente si allineerà ai dettati legali dei tribunali, nel rispetto delle funzioni che l'ordinamento gli affida”.


L'Ordinanza: 
 
REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 986 del 2017,

contro

Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, Comune di Monzuno, Responsabile dello Sportello Unico Attivita' Produttive presso L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese non costituiti in giudizio;


per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento a firma del Responsabile SUAP dell'Unione Appennino bolognese prot. n. 2017/0016671 del 10.10.2017, comunicato in pari data al legale del Comitato "Via le pale dall'Acqua Fresca", con cui è stato definito il procedimento "in autotutela" rispetto all'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata " escludendone l'illegittimità (e il conseguente esercizio dei poteri inibitori in relazione ad essa) e l'accertamento dell'illegittimità della medesima istanza di P.A.S. e della procedura che ne è conseguita, ivi compresa, per quanto occorrer possa, della delibera del Consiglio Comunale n. 98 del 09.05.2017 contenente “Adozione di scheda di zonizzazione aree a rischio di frana ed assetto dei versanti in località Acquafresca ai sensi dell' art. 6.8 e 6.9 norme di attuazione del vigente Piano Territoriale di Coordinamento provinciale della Città Metropolitana di Bologna” e con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti con riferimento alla documentazione integrativa che il SUAP ha fornito solo in data 04.12.2017 ed in modo parziale.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato proposta dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ;


Uditi nell’udienza camerale del 17 gennaio 2018 i difensori delle parti come specificato nel verbale;


Ritenuto che l’allegato pregiudizio non riveste i caratteri della attualità, concretezza, gravità ed irreparabilità, per cui va respinta l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente;

- di dover porre le spese a carico della parte ricorrente in ragione della relativa soccombenza nelal presente fase del giudizio; non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio cautelare nei confronti dell’intimata Amministrazione, non costituita in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione seconda, respinge la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della controparte costituita, delle spese del giudizio cautelare che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge; nulla per le spese nei confronti dell’Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018


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