Inps informa:
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Nell’ambito
degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle
famiglie, l’articolo 1 comma 355 della Legge n. 232 del 2016, ha
disposto che ”con
riferimento ai nati a decorrere dal 1 gennaio 2016 per
il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido
pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto
presso la propria abitazione in favore dei bambini
al di sotto dei tre anni,
affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a
partire dall'anno 2017, un buono di 1000 euro su base annua e
parametrato a undici mensilita'”.
Con
successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17
febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18
aprile 2017, sono state introdotte le disposizioni attuative della
norma.
Con
la presente circolare, come previsto dall’art. 6 del citato Dpcm,
si forniscono le istruzioni operative e la disciplina di dettaglio
concernenti l’accesso ai benefici di cui all’art. 3 (Buono per
pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e
privati) e all’art. 4 (Buono per l’introduzione di forme di
supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da
gravi patologie croniche).
1.
Ambito di applicazione
Il
premio è corrisposto direttamente dall’INPS che, su domanda del
genitore, provvede al pagamento dell’importo fino ad un massimo
1000 euro.In sede di presentazione dell’istanza sarà necessario
specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e
precisamente:
a)
Pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e
privati autorizzati (d’ora in poi denominato “Contributo asilo
nido”);
b)
Introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a
favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche (d’ora in
poi denominato “Contributo per introduzione di forme di supporto
presso la propria abitazione”).
1.a)
Contributo asilo nido
L’art.
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/2/2017
dispone che, al fine di far fronte al pagamento della retta relativa
alla frequenza di un asilo nido pubblico o privato autorizzato, è
previsto il pagamento di un buono annuo di 1000 euro, parametrato per
ogni anno di riferimento a 11 mensilità da corrispondere in base
alla domanda del genitore richiedente.
Il
contributo verrà erogato dall’Istituto dietro presentazione da
parte del genitore della documentazione attestante l’avvenuto
pagamento delle singole rette.
L’erogazione
del bonus avverrà con cadenza mensile direttamente al
beneficiario fino a concorrenza dell’importo massimo mensile.
Per
ogni retta mensile pagata e documentata il genitore avrà diritto ad
un contributo mensile di importo massimo di euro 90,91 (1000 euro:11
mensilità).
Il
contributo mensile erogato dall’Istituto non potrà comunque
eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
Pertanto nel caso in cui la retta mensile sia inferiore a 90,91 euro
il richiedente avrà diritto ad un contributo pari alla spesa
sostenuta (ad esempio: una retta mensile di 80 euro darà diritto ad
un contributo mensile di 80 euro).
Il
premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista
dall'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008 (detrazioni
fiscali frequenza asili nido). L’INPS comunicherà pertanto
tempestivamente all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta erogazione.
Il
bonus è cumulabile con i benefici di cui all’art.1, commi 356 e
357, della legge n. 232 del 2016. Non può
tuttavia essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità
coincidenti con quelle di fruizione degli stessi.
Nella domanda telematica
il richiedente sarà pertanto tenuto ad autocertificare
l’esistenza di tali condizioni ai sensi dell'art.47
del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
1.b)
Contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la
propria abitazione
L’art.
4 del DPCM stabilisce che, al fine di favorire l’introduzione di
forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini
al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili
nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, è previsto un
contributo per un importo massimo di 1000 euro annui.
Il
premio verrà erogato dall’Istituto a seguito di presentazione da
parte del genitore richiedente di un’attestazione rilasciata dal
pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di
riferimento, “l’impossibilità del bambino a frequentare gli
asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.
Nell’ambito
di tale fattispecie l’Istituto erogherà il bonus in un'unica
soluzione, direttamente al genitore richiedente fino ad un massimo di
1000 euro.
Il
premio è cumulabile con i benefici di cui all’art.1 commi 356 e
357 della legge n. 232 del 2016.
2.
Requisiti del soggetto richiedente
La
domanda di assegno può essere presentata dal genitore di un minore
nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, che sia in possesso
dei seguenti requisiti (art.1 D.P.C.M.):
- Cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione Europea previste dagli artt. 10 e 17 del D.Lgs. n.30/2007. Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251). I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini del bonus autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità). Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, la sede INPS territorialmente competente potrà richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie.
- residenza in Italia;
- relativamente al solo beneficio di cui al comma 3) del citato DPCM (Contributo asilo nido) il richiedente è il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
- relativamente al solo beneficio di cui al comma 4) del citato DPCM (Contributo per forme di supporto presso la propria abitazione): il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune (art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);
Tutti
i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda.
Si
precisa che nell’istanza vengono autocertificati gli altri
requisiti che danno titolo alla concessione del premio salvo che il
beneficiario non sia tenuto a comprovare gli stessi sulla base di
specifica documentazione.
In
caso di adozione/o affidamento preadottivo e con riguardo ai
provvedimenti giudiziari si richiamano le istruzioni contenute nella
circolare INPS n.47/2012, par. 2. In particolare, se il richiedente
non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza
definitiva di adozione o provvedimento di affidamento ex art. 22 L.
184/1983), è necessario che nella domanda stessa siano riportati gli
elementi che consentano all’Inps il reperimento presso
l’Amministrazione che lo detiene (sezione del Tribunale, data di
deposito in cancelleria ed relativo numero).
In
caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in
considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di
adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purchè
successivo al 1° gennaio 2016.
Nel
caso in cui sia prevista la presenza di un legale rappresentante (es.
se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire) il
PIN del richiedente viene fisicamente rilasciato al legale
rappresentante, che effettuerà l’accesso al sistema con i dati
identificativi del richiedente e procederà alla presentazione della
domanda con i dati dello stesso.
I
requisiti devono essere, comunque, posseduti dal genitore minorenne o
incapace.
3.
Presentazione della domanda per l’anno 2017 e documentazione a
corredo
A
partire dal 17 luglio 2017 sarà messa in esercizio la procedura di
acquisizione delle domande che dovranno essere trasmesse all’Istituto
esclusivamente in via telematica secondo le modalità di seguito
indicate.
Le
istruzioni operative per l’anno 2017 consentiranno di gestire la
fase transitoria dal 1° gennaio 2017 (prevista dalla L. 232/2017)
alla data di rilascio dell’applicativo senza pregiudizio per gli
aventi diritto dal 1° gennaio 2017, sulla base delle disposizioni
contenute nel DPCM attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18
aprile 2017.
La
domanda potrà pertanto essere presentata dal 17 luglio 2017 al 31
dicembre 2017 esclusivamente in via telematica mediante una delle
seguenti modalità:
-
WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino
tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto.
Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione, il
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale
dei Servizi (CNS).
-
Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da
rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con
tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
-
Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Per
agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli
del sito www.inps.it sarà disponibile una scheda informativa.
Nella
domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici (vedi
paragrafo 4) intende accedere.
Qualora
il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà
necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.
Il
Bonus richiesto potrà essere erogato nel limite di spesa indicato
all’art. 7 del DPCM 17 febbraio 2017 (che per il 2017 è pari a
euro 144 milioni di euro) secondo l’ordine di presentazione
telematica della domanda.
Nel
caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga
raggiunto - anche in via prospettica - il suddetto limite di spesa,
l’Inps non prenderà in considerazione le ulteriori domande (art.5
D.P.C.M.).
Con
successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative e
procedurali relative all’erogazione del Bonus a decorrere
dall’anno 2018.
4.1
Domanda per il bonus contributo asilo nido
Nel
caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus previsto per far
fronte al pagamento delle rette di asili nido dovrà indicare le
mensilità per le quali intende ottenere il beneficio relative ai
periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2017.
Potranno
verificarsi, al riguardo, due fattispecie:
1)
Frequenza scolastica del minore nel periodo gennaio–luglio 2017
(anno scolastico 2016/2017).
In
tale ipotesi il genitore richiedente dovrà indicare gli estremi
della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rette
per la fruizione dell’asilo nido pubblico o privato autorizzato
prescelto, che dovrà essere allegata in un momento successivo a
quello di presentazione della domanda.
Al
fine di ottenere l’importo massimo del premio, pari a 1000 euro, il
richiedente dovrà altresì dichiarare che il minore è già iscritto
per l’anno scolastico 2017/18, ovvero compilare la
dichiarazione che il minore sarà iscritto anche per l’anno
2017/18.
Le
ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi
settembre–dicembre 2017 dovranno essere allegate entro la fine di
ciascun mese di riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
Nel
caso in cui il richiedente non dichiari che il minore sarà iscritto
al nido anche per l’anno scolastico 2017-2018 sarà liquidato
l’importo massimo mensile spettante in base alle sole ricevute già
presentate.
Per
l’anno 2017, trattandosi di norma di prima applicazione, il primo
pagamento comprenderà l’importo delle mensilità sino a quel
momento maturate. A partire dal mese successivo a quello di rilascio
della procedura il pagamento avrà cadenza mensile.
2)
Minore iscritto per la prima volta all’asilo nido a decorrere dal
mese di settembre 2017 (anno scolastico 2017/2018).
In
tale ipotesi la presentazione della domanda sarà possibile solo nel
caso in cui sia fornita prova dell’avvenuta iscrizione e del
pagamento almeno di una retta di frequenza.
Le
ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi
successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di
riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
In
entrambe le fattispecie evidenziate, la prova dell’avvenuto
pagamento potrà essere fornita tramite ricevuta o quietanza di
pagamento, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale, e per
i nidi aziendali tramite attestazione del datore di lavoro o
dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta
in busta paga.
È
opportuno evidenziare infine che la documentazione dovrà indicare:
- la denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido;
- il CF del minore;
- il mese di riferimento,
- gli estremi del pagamento;
- il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
4.2
Domande per introduzione di forme di supporto presso la propria
abitazione
Per
quanto concerne l’ introduzione di forme di supporto presso la
propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre
anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti
da gravi patologie croniche il richiedente, ai sensi dell’art. 4,
comma 2, del DPCM 17 febbraio 2017, dovrà allegare, all’atto della
domanda, “l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta
sulla base di idonea documentazione”.
Il
concetto di “patologia”, generico, a differenza di quello di
malattia, più restrittivo, definisce qualsiasi alterazione dello
stato di salute stabilizzata o in evoluzione.
Il
requisito della cronicità attiene alla prevedibile durata nel tempo
dell’alterazione dello stato di salute.
Ai
fini del presente decreto si considera, dunque, cronica
qualsiasi alterazione dello stato di salute di durata non
prevedibile, ma certamente non breve e comunque tale da sussistere
fino al termine dell’anno di riferimento.
La
patologia cronica è la causa della impossibilità di frequentare
l’asilo nido.
Il
suddetto nesso causale è ammissibile solo quando la patologia sia
grave essendo evidente che una patologia non grave, ancorché
cronica, può non controindicare la frequenza dell’asilo nido.
Il
requisito della gravità, inserito nel decreto, ha pertanto un
significato esplicativo e rafforzativo di un concetto già implicito
nell’accertamento del nesso causale tra patologia cronica e
impossibilità di frequentare l’asilo nido.
Si
evidenzia, inoltre, che l’impossibilità di frequentare l’asilo
nido deve dipendere solo dal fattore biologico come definito dal
decreto, non essendo ammesse concause riconducibili ad aspetti
organizzativi dell’asilo nido eventualmente prescelto dal genitore
richiedente.
L’attestazione
rilasciata dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’art. 4,
comma 2, del DPCM 17 febbraio 2017 deve :
-
contenere i dati anagrafici del minore (data di nascita, città,
indirizzo e n. civico di residenza dello stesso)
-
attestare la impossibilità di frequentare l’asilo nido per
l’intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave
patologia cronica.
Trattandosi
di mera attestazione, non contenente elementi eccedenti le finalità
del trattamento dei dati sensibili, la stessa deve pervenire agli
uffici amministrativi unitamente alla domanda di beneficio.
Ove
riscontrate difformità rispetto al dettato normativo, le
attestazioni dovranno essere trasmesse ai Centri Medico Legali per le
valutazioni di merito.
5.
Decadenza
Il
richiedente deve confermare ad ogni mensilità che i requisiti sono
invariati rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
L’erogazione
dell’assegno è interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti
di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il
venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’art. 25,
co. 7, legge 184/1983.
L’INPS
interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese
successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che
determinano decadenza (ad esempio: perdita della cittadinanza,
decesso del genitore richiedente, decadenza dall’esercizio
della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore
al genitore che non ha presentato la domanda; affidamento del minore
a terzi).
Il
verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non
impedisce il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso,
qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per
accedere al premio alla data di presentazione della prima domanda. I
termini previsti per il subentro sono fissati improrogabilmente entro
90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza sopra
riportate.
6.
Pagamento del bonus
Alla
corresponsione del bonus provvede l’INPS nelle modalità indicate
dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su
conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata
con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al
richiedente. In caso di avente diritto minorenne o incapace di agire,
la domanda è presentata dal legale rappresentante in nome e per
conto dell’avente diritto; il mezzo di pagamento prescelto
dev’essere comunque intestato a quest’ultimo (minorenne o
incapace di agire).
L’utente
che opta per l’accredito su un conto con iban è tenuto a
presentare, in linea con le istruzioni contenute nei Messaggi n.
1652/2016 e n. 4395/2016 anche il mod. SR163 (“Richiesta di
pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”), salvo che
tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di
altre domande di prestazione.
Il
modello SR163 è necessario per verificare la corrispondenza tra
l’iban indicato nella domanda di assegno e la titolarità del conto
a cui l’iban stesso si riferisce e, pertanto, è funzionale alla
corretta erogazione del premio in favore del richiedente. A tale fine
quindi nel modello SR163 andrà riportato, oltre che il codice
fiscale del richiedente, la modalità di pagamento scelta, i
dati di riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di
credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento, nonché il codice
iban, riferito al rapporto finanziario del richiedente la
prestazione, con data, timbro e firma del funzionario del competente
Ufficio postale o della Banca.
7.
Gestione della domanda
Le
domande presentate ed acquisite nei sistemi gestionali INPS vengono
sottoposte ad istruttoria svolta dalle Strutture INPS
territorialmente competenti.
8.
Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
Ai
sensi dell’articolo 1, comma 355 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, i benefici di cui al comma stesso sono riconosciuti nel limite
complessivo di:
- · 144 milioni di euro per l’anno 2017;
- · 250 milioni di euro per l’anno 2018;
- · 300 milioni di euro per l’anno 2019;
- · 330 milioni di euro a decorrere dal 2020.
L’onere
derivante dall’erogazione di queste nuove misure è posto a carico
del Bilancio dello Stato.
L’articolo
7 del D.P.C.M. stabilisce che l’INPS provvede al monitoraggio
dell’andamento della spesa, anche in relazione alla ripartizione
tra i benefici di cui agli articoli 3 e 4, inviando relazioni
trimestrali alla Presidenza del consiglio dei ministri –
Dipartimento per le politiche della famiglia, al Ministro del Lavoro
e delle Politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle
finanze.
In
ogni caso, qualora a seguito delle domande presentate sia stato
raggiunto, anche in via prospettica, il suddetto limite di spesa,
l’Inps non prenderà in considerazione le ulteriori domande
(art.5 DPCM 17 febbraio 2017).
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