martedì 6 dicembre 2016

Canone: chi non ha la tv, lo dica! Per l’esenzione, meglio anticiparsi

Segnalato
 
È on line il modello per la dichiarazione sostitutiva che i contribuenti devono trasmettere per evitare l’addebito nella bolletta della luce. In alternativa, invio in plico raccomandato
Chi è titolare di un’utenza elettrica residenziale, ma non possiede alcun apparecchio televisivo, ha tempo fino al 31 gennaio 2017 per presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di non detenzione e acquisire l’esenzione per l’intero anno. Tuttavia, per scongiurare l’addebito di gennaio (con conseguente necessità di richiedere successivamente il rimborso), conviene agire prima, entro la fine di dicembre ovvero entro il 20 del mese, se la comunicazione non avviene in via telematica.

Infatti, la Stabilità 2016 (legge 208/2015) ha disposto, a partire da quest’anno, la presunzione di possesso della tv in presenza di utenza elettrica nella dimora di residenza anagrafica, con “automatico” addebito del canone nella relativa bolletta, in dieci rate, a partire da gennaio.
Per superare tale presunzione ed evitare l’inserimento del canone nella bolletta della luce, occorre produrre una dichiarazione sostitutiva in cui si attesta di non detenere televisori (né il diretto interessato né altro componente della famiglia anagrafica) in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica.

A questo scopo, sui siti dell’Agenzia delle Entrate e della Rai, è disponibile un
modello ad hoc, che può essere presentato direttamente dal contribuente (o da un suo eventuale erede) – ovvero rivolgendosi a un intermediario abilitato (Caf o professionista) – utilizzando, tramite le consuete credenziali per i servizi telematici Fisconline o Entratel, l’apposita applicazione web presente sul sito delle Entrate.
Chi non può avvalersi della modalità telematica può inviare il modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1, S.A.T.
Sportello abbonamenti tv – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Poiché, come anticipato, la prima rata per il 2017 scatta già dal prossimo mese di gennaio, è opportuno presentare la dichiarazione sostitutiva il prima possibile, in modo da evitare l’addebito relativo a gennaio ed essere poi costretti a richiedere la restituzione dell’importo pagato e non dovuto.
Pertanto, benché il termine ultimo per la dichiarazione di non detenzione finalizzata all’esenzione per l’intero 2017 sia fissato al 31 gennaio, è consigliabile anticiparsi e provvedere entro fine mese, se ci si avvale della procedura
online, ovvero entro il 20 dicembre, se la presentazione avviene tramite posta.

Ricordiamo, infine, che la dichiarazione – la quale, se non veritiera, comporta sanzioni anche penali – ha validità annuale; di conseguenza, se persistono i necessari requisiti, deve essere presentata ogni dodici mesi.

Ulteriori approfondimenti sono consultabili nella
sezione dedicata al canone tv, sui siti dell’Agenzia delle Entrate e della Rai. 
 
r.fo.

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