Segnalato.
Quando
la nozione di "inseguimento" ad opera della forza pubblica
comprende anche l'arresto di chi è "trattenuto" dal
cittadino nella sentenza n. 13001/2016.
Forse
non tutti sanno che il codice di procedura penale all'art.
383 autorizza ogni persona a procedere all'arresto in
flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.
In tal caso la persona che ha eseguito l'arresto deve senza
ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo
del reato alla polizia giudiziaria, la quale redige il
verbale della consegna e ne rilascia copia.
La sopra riportata procedura va,
però, puntualmente ossequiata altrimenti si rischia che l'arresto
effettuato dall'eroico cittadino venga vanificato dal provvedimento
del giudice che non convalida l'arresto.
È quanto accaduto presso il
Tribunale di Rimini, anche se la Corte di Cassazione ha
sostanzialmente rimediato all'inconveniente dettando principi
importanti.
Ma veniamo alla storia, una come
tante altre, di borseggi, scippi, furti che avvengono quotidianamente
in strada o sui mezzi pubblici, condotte delittuose che metteno a
rischio la serenità e l'incolumità dei cittadini.
Il maldestro ladro aveva
infilato la mano nella borsetta di una signora, ma il tentativo di
furto veniva sventato dal proprietario di un bar che tratteneva il
ladro fino all'arrivo dei Carabinieri che procedevano all'arresto.
Tutto
bene quel che finisce bene! Non è così perché il ladro non finisce
in galera in quanto il Tribunale, in sede di giudizio direttissimo,
non
convalidava l'arresto
ritenendo che non ricorressero le ipotesi previste dall'art. 383 e
380 del codice di procedura penale che autorizzano l'arresto
obbligatorio in fragranza di reato rispettivamente operato da
cittadini (art. 383 c.p.p) e dalla forza pubblica (art. 380 c.p.p).
Tutto ruota attorno alla
cosidetta flagranza di reato e all'arresto obbligatorio!
In
buona sostanza, nella vicenda in esame il Tribunale ha ritenuto che
l'imputato, era solo stato "trattenuto"
dal proprietario dell'esercizio pubblico in attesa dell'arrivo, per
altro immediato, dei Carabinieri, che avevano poi provveduto
(autonomamente) all'arresto (ex art. 381, comma 2, lett. g, c.p.p.).
Ciò era deducibile, secondo i giudici di prime cure, anche
dall'assenza delle procedure sopra indicate previste per l'arresto da
parte di persone diverse dagli operanti di polizia giudiziaria.
Il
procuratore della Repubblica non ci sta e ricorre prontamente alla
Corte
di Cassazione che, con sentenza n. 13001/2016 (Presidente D'ISA -
udienza 24.2.2016), ha annullato il provvedimento
rinviando gli atti al Tribunale per l'ulteriore corso.
In
tema di arresto - precisa la Suprema Corte - secondo la
giurisprudenza consolidata, "la
nozione di quasi flagranza di cui all'art. 382 c.p.p., non va intesa
rigidamente e, comunque, avendo riguardo esclusivamente al criterio
quantitativo del lasso temporale dalla commissione del fatto. Ciò in
quanto la previsione dell'arresto di chi sia "sorpreso con cose
o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato
immediatamente prima" trova fondamento nell'esigenza di un
legame materiale della persona con il fatto".
Deve
cioè esistere "una
stretta connessione temporale tra il reato e la sorpresa con tracce
dello stesso", sì che l'azione per raggiungere ed arrestare
l'autore dell'episodio criminoso possa ritenersi svolta senza
soluzione di continuità.
Inoltre,
la nozione di "inseguimento"
ad opera della forza pubblica comprende ogni attività di indagine e
ricerca finalizzata alla cattura dell'indiziato di reità,
quand'anche la stessa si protragga nel tempo, purché non subisca
interruzioni dopo la commissione del reato.
Applicando
tali principi alla vicenda in esame nella quale l'imputato venne
"trattenuto" dal proprietario del bar in cui si sono svolti
i fatti sino all'arrivo dei Carabinieri che procedettero al suo
arresto, la Corte ha ritenuto che tale situazione realizza
l'"inseguimento" dell'indagato nei termini sopra
precisati.
Per la Corte non ci sono dubbi,
l'esigenza del legame materiale della persona con il fatto,
presidiato anche dall'esigenza che non vi sia soluzione di continuità
tra la sua commissione e la reazione dei consociati, è pienamente
ravvisabile nelle circostanze che accompagnarono l'arresto
dell'imputato.
In conclusione, il giudice
negando la convalida dell'arresto ha fatto malgoverno dei
principi innanzi enunciati.
Morale
della favola, ogni qualvolta il cittadino procede ad un arresto per
reati procedibili d'ufficio è necessario che venga rispettata la
procedura che prevede la consegna delle cose costituenti il corpo di
reato e del delinquente all'Autorità giudiziaria con redazione di un
apposito verbale, in mancanza l'arresto in flagranza potrà essere
convalidato solo se, come accaduto nel caso di specie, l'arresto
dell'autore dell'episodio criminoso da parte degli agenti possa
ritenersi svolto senza soluzione di continuità ovvero senza
interruzioni tra la commissione del fatto di reato e l'arresto e,
quindi, ricondotto alla nozione di "inseguimento".
si, tanto poi il sedicente giudice lo rilascia dopo mezzora..e lo prevede la legge, senza sentenze TAR...
RispondiEliminaOvvio che tutta la feccia d'europa viene a delinquere da noi, sono trattati meglio loro che i cittadini onesti.
RispondiEliminaDi esempi ce ne sono tantissimi, il più bello è quello del rumeno che va a rubare in una casa e il cane da guardia lo morde. Il proprietario è stato costretto a pagargli i danni (notizia letta su noto quotidiano). Schifo di leggi, schifo di giudici ecc.
Povera italia
GIUSTISSIMO!!!!!!!
RispondiEliminaNon bisogna "disturbare" i poveri delinquenti mentre si stanno guadagnando la pagnotta!!!!
Quando il diritto diventa tanto arzigogolato da essere storto diventa una jungla in cui si muove la magistratura marxista contro quegli schifosi piccoli borghesi razzisti inferiori garantendo impunità e assenza di repressione ai reggimenti sottoproletari di criminali diffusi (importati a milioni, come se le armate di criminali nostrane non fossero sufficienti) da usare per distruggere il vecchio e per realizzare il fantastico "Mondo Nuovo". La certezza dell'impunità è il fattore criminogeno di gran lunga più efficace e sostiene e aumenta la nocenza nei confronti di quei schifosi piccoli borghesi razzisti inferiori.
RispondiElimina