Marco ha inviato, per la pubblicazione,
il decreto ministeriale che determina le '
modalita' e termini per l'attribuzione, a
decorrere dall'anno 2016, dei contributi
spettanti ai comuni istituiti a seguito di procedure di fusione.
(16A03332) (GU Serie Generale n.102 del 3-5-2016)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 15, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e sue successive modificazioni,
comma cosi' modificato dall'art. 12 (comma 1, decreto-legge 6
marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
maggio 2014, n. 68), che testualmente prevede: «Al fine di
favorire la fusione dei comuni oltre ai contributi della regione,
lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi
contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti
ai singoli comuni che si fondono»;
Visto l'art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
comma inserito dall'art. 1, comma 18, lettera a), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che
testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2016, il contributo
straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 e' commisurato al
40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010,
nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in
misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
disciplinate le modalita' di riparto del contributo, prevedendo che
in caso di fabbisogno eccedente le disponibilita' sia data priorita'
alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianita' e che le
eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno determinato
ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti
in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»;
Considerato che il successivo comma 2, del richiamato art. 20 del
decreto-legge n. 95 del 2012, prevede, ad eccezione di quanto per
esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione si
applicano tutte le norme previste dal citato art. 15, comma 3, del
piu' volte richiamato testo unico sull'ordinamento degli enti locali;
Considerato che il comma 3, del medesimo art. 20, stabilisce che le
disposizioni previste dal richiamato comma 1 e 1-bis, comma cosi'
modificato dall'art. 1, comma 18, lettera b), legge 28 dicembre 2015,
n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applicano per le fusioni
di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi;
Visto l'ulteriore comma 4, del richiamato art. 20, il quale
stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'interno sono disciplinati le modalita' e i termini per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione
per incorporazione di cui ai commi 1 e 3;
Visto il decreto del Ministero dell'interno del 21 gennaio 2015 con
il quale sono state definite, a decorrere dall'anno 2014, le
modalita' ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei
comuni;
Ritenuto che a seguito della diversa disciplina intervenuta in
materia di fusioni tra enti locali, i decreti del Ministero
dell'interno risultano superati e quindi si rende necessario, a
valere dall'anno 2016, rideterminare le modalita' ed i termini per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alle fusioni
per incorporazione;
Ritenuta, altresi', la necessita', al fine di dare certezza dei
trasferimenti erariali spettanti annualmente ai comuni che originano
da fusione, di dover fissare un termine per le richieste del
contributo in argomento, che se prodotte durante tutto l'arco
dell'anno comporterebbero, ad ogni nuova richiesta, la
rideterminazione in riduzione delle somme riconosciute agli enti
interessati, con eventuali recuperi dei contributi gia' attribuiti;
Visto, altresi', il comma 5 dell'indicato art. 20 del decreto-legge
n. 95 del 2012, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio
2013, sono soppresse le disposizioni del regolamento approvato con
decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318,
attinenti i criteri di riparto dei fondi erariali assegnati per il
finanziamento delle procedure di fusione tra comuni e l'esercizio
associato di funzioni comunali, incompatibili con le disposizioni di
cui ai commi 1, 3 e 4 del medesimo art. 20;
Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle
Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' agli
enti locali appartenenti alle Province autonome di Trento e Bolzano,
non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in
quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per
l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali o anche per il
finanziamento delle citate province autonome;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-Citta' ed autonomie
locali nella seduta del 17 marzo 2016;
Decreta:
Art. 1
Finalita' del provvedimento
1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2016,
le modalita' ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei
contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni di comuni
realizzate negli anni 2012 e successivi.
Ma perche' il signor Marco non ci dice quello che pensa?
RispondiEliminaPerché Marco dovrebbe fare quello che chiede Lei?
RispondiEliminaLa sintesi risiede nel fatto che ognuno si legge questo blog e prende atto delle notizie.
chi è marco ?????
RispondiEliminaMarco è un nome proprio di PERSONA
RispondiEliminaE la persona che lo porta è più di uno.
RispondiEliminaTu, caro anonimo delle 10:55, che nome porti?
ciao
Marco2
Ma parliamo di fusioni, non si comprende come tante realtà che anche senza incentivi economici dovrebbero attivarsi per la fusione non partano. Ad esempio Vergato-Marzabotto-Grizzana Morandi.
RispondiEliminaNon vorrei che qualche riserva venisse dall'esame dell'indebitamento stratosferico di Marzabotto cui gli altri due comuni molto più virtuosi non vogliono porre una pezza.
Naturalmente è un falso problema perchè la nuova realtà non risentirà del pregresso, ma tra i peones è un argomento che pesa.