mercoledì 23 marzo 2016

Farmacie. Nuove norme disciplineranno l'organizzazione degli esercizi farmaceutici

Segnalato

 Premesse

L'Assemblea Legislativa regionale ha approvato la legge regionale 3 marzo 2016 n. 2 “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali”.
L'ultima legge regionale relativa alla materia risaliva al lontano 1982; da allora sono passati 34 anni e molte cose sono mutate nella società e, ovviamente, nell'ordinamento normativo, basti pensare al decreto legge n. 1/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza e lo sviluppo di infrastrutture e la competitività) e alla legge regionale n. 13/2015 sul riordino territoriale. È stato giusto dunque rimodernare l'impianto giuridico di una legge che appariva oramai datata.
La legge regionale 2/2016 abroga il titolo IV della ormai datata LR 19/1982 e dà applicazione all'art. 64 "Organizzazione del servizio farmaceutico" della L.R. n.13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che aveva già tracciato il quadro delle competenze fondamentali in materia .
La legge n.2/2016 è una legge tecnica che si prefigge di semplificare la normativa. I temi più importanti trattati vanno dalla dislocazione sul territorio degli esercizi farmaceutici, ai turni e agli orari; dalle attività e servizi diversi da quelli classici di erogazione dei medicinali, alla accessibilità telematica delle informazioni.

Dislocazione sul territorio degli esercizi farmaceutici

Il titolo 2 tratta delle dislocazione degli esercizi farmaceutici sul territorio regionale.
Le competenze in materia degli enti locali e della Regione (che le esercita attraverso le AUSL) derivano dalla normativa nazionale.
Gli attori che, in collaborazione tra di loro, governano il procedimento di revisione della pianta organica sono il Comune, la Regione, l'Azienda USL e l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio.
Il procedimento inizia su impulso della Regione entro il mese di febbraio di ciascun anno pari, prosegue con l’elaborazione da parte del Comune di un progetto di revisione o conferma della pianta organica esistente, la successiva richiesta di parere prima all’Ordine provinciale dei farmacisti e poi all’Azienda USL, le eventuali modifiche al progetto in coerenza ai rilievi dell’Azienda USL e termina con l’adozione della pianta organica da parte del Comune. La Regione esercita il potere sostitutivo, in caso di necessità, mediante l’indizione di una conferenza di servizi.
Il procedimento di revisione deve concludersi entro il mese di dicembre dello stesso anno pari. Fra le norme di prima applicazione (art. 20) è previsto inoltre che i Comuni ridisegnino la propria pianta organica entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale (18 settembre 2016).
Terminata la procedura di revisione delle piante organiche, la Regione dovrà bandire un concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione. In armonia con il complessivo riassetto recato dalla L.r. n.13/2015, non è più previsto l'espletamento di concorsi a livello provinciale, bensì l'indizione di un unico concorso regionale che comporterà maggiore efficienza ed economie a livello di sistema.
Le nuove farmacie dovranno essere aperte entro sei mesi, se si tratta di farmacie private, ed entro un anno se si tratta di farmacie comunali,
Per quanto riguarda i dispensari farmaceutici viene stabilito che la loro istituzione spetta al Comune e la loro gestione è di regola affidata al titolare della farmacia più vicina. Il Comune può autorizzare l’apertura di dispensari nei centri abitati privi di assistenza farmaceutica anche al di fuori dei casi previsti dal legislatore nazionale, purché in accordo con l’azienda USL.

Turni e orari

Adeguandosi alla nuova normativa statale, l'art. 13 della L.r. n.2/2016 disciplina l'orario di apertura e chiusura delle farmacie, nonché i turni diurni, notturni e festivi, attribuendo al Comune la facoltà di stabilire che il turno notturno possa essere effettuato a battenti chiusi o per chiamata telefonica del farmacista. La norma chiarisce anche quali siano i farmaci e i prodotti che il farmacista in turno notturno è tenuto a dispensare. Viene inoltre stabilito che nel caso in cui il farmacista in turno notturno sia stato chiamato telefonicamente, i farmaci dovranno essere consegnati entro 30 minuti dal ricevimento della chiamata.
La legge stabilisce inoltre che la Regione avvalendosi dell'AUSL vigilerà sul corretto funzionamento del servizio per chiamata telefonica in reperibilità, con facoltà di sospenderlo in caso di farmacie inadempienti.

Attività di Comunicazione

Al fine di agevolare l'individuazione delle farmacie la nuova legge regionale rende obbligatoria la croce verde per tutti gli esercizi farmaceutici, prevedendo che per le farmacie ubicate nelle aree extraurbane, tale croce debba essere luminosa e con l'obbligo di tenerla accesa nelle ore notturne.
Ogni azienda USL dovrà inoltre attivare un portale informativo web o una sezione del portale aziendale tutta dedicata a fornire informazioni ai cittadini in merito alle farmacie ed ai loro turni. Il portale o le nuove pagine web dovranno essere accessibili alle persone disabili, essere multilingue, avere il servizio di georeferenziazione, essere fruibili da mobile e con le informazioni in formato open data.

Attività e servizi erogabili in farmacia, diversi dalla dispensazione di medicinali

L'articolo 17 chiarisce che le farmacie, oltre all'attività principale di dispensazione dei farmaci, potranno svolgere liberamente la propria attività di impresa, erogando ulteriori servizi purché non interferiscano con l'attività principale di dispensazione dei farmaci, nel rispetto del divieto dell'esercizio in farmacia di professioni sanitarie che abilitano alla prescrizione di medicinali. Questo articolo vuole rispondere alle istanze pervenute dalle associazioni di categoria delle farmacie stesse e dei professionisti, chiarendo il quadro giuridico in materia, alla luce della recente normativa statale sulla c.d. “farmacia di servizi”, della giurisprudenza e della prassi già invalsa.

Prestazioni specialistiche ambulatoriali

La seconda parte della legge infine riguarda la gestione delle liste di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, stabilendo che chi non potrà essere presente alla visita o all'esame prenotato, dovrà disdire almeno due giorni lavorativi prima della data fissata. Nel caso in cui questo non avvenisse senza idonea giustificazione, allora colui che aveva richiesto la prestazione dovrà pagare una sanzione pari al costo del ticket. Si tratta di una sanzione amministrativa che graverà sia sui non esenti sia sugli esenti. Tale disciplina è stata prevista per realizzare una più efficiente gestione nelle liste di attesa.




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