Da Il Fatto
Quotidiano . it . Segnalato da un lettore.
Nuove
disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas a tutela dei
consumatori alle prese con bollette mai arrivate (o consegnate già scadute),
pagate in ritardo o con reclami.
Le bollette
di luce e gas saranno rateizzabili
anche dopo la scadenza. Si allungano i tempi a disposizione e si
rafforzano le garanzie per i clienti non regolari nei pagamenti in caso di costituzione
in mora. Queste le principali novità in tema di morosità approvate dall’Autorità
per l’energia elettrica e il gas, con la delibera 258 del 29 maggio
scorso (leggi qui il testo integrale).
Una buona
notizia per i consumatori che, a causa della crisi, sempre più spesso si sono
ritrovati a pagare in ritardo i bollettini, rischiando il distacco
dell’utenza. I numeri dell’ultimo monitoraggio dell’Authority, diffusi a
febbraio 2015, sono eloquenti (leggi qui il documento). “Il fenomeno della
morosità – si legge nel report relativo al 2012 e al 2013 – ha assunto livelli
elevati e crescenti, con le richieste di sospensione per i clienti domestici
nel settore della luce che hanno raggiunto quota 1,76 milioni, in aumento
del 9,6% rispetto all’anno precedente”. Colpa di una regolamentazione
eccessivamente complessa che ha una chiara conseguenza sulle tasche dei
consumatori: il calcolo delle insolvenze ricade tutto su di loro a causa
del sistema indennitario vigente. Tanto che l’Autorità parla di un giro di
crediti da 2,1 miliardi di euro, il 60% dei quali direttamente a
carico delle bollette. Un dramma per le famiglie italiane che ora, almeno,
avranno un po’ più tempo per provvedere al pagamento delle bollette prima che
il contatore venga staccato.
In
particolare, sul fronte della rateizzazione, è previsto un allungamento
delle tempistiche per la richiesta di rateizzazione: può avvenire entro i 10
giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della bolletta, vale
a dire entro 30 giorni dall’emissione bolletta, in luogo degli attuali
20 giorni. Tempo in più che viene concesso anche nei casi
di fatturazione a conguaglio o di addebito di consumi non registrati
dal contatore per malfunzionamento non imputabile al cliente.
Nel caso di
costituzione in mora, invece, la
tempistica si dilata in caso di morosità reiterata (vale a dire le
richieste di sospensioni effettuate nei 90 giorni successivi alla prima). Ad
esempio, il termine minimo per provvedere al pagamento non può essere inferiore
a 10 giorni dall’emissione della comunicazione di costituzione in mora (in
luogo di un tempo minimo di circa 20 giorni nei casi di morosità non
reiterate).
Così, in
pratica, in caso di bollette non pagate, il gestore non potrà procedere alla
richiesta di sospensione della fornitura senza prima aver inviato al
cliente, per raccomandata, una comunicazione di messa in mora riportando la
nuova scadenza per pagare e la data in cui potrà essere richiesta la
sospensione della fornitura (termine che non può essere inferiore a 3 giorni
lavorativi calcolati dall’ultimo giorno utile per il pagamento).
Inoltre, a
tutela dei consumatori, la comunicazione di messa in mora sarà
obbligatoria per tutte le fatture per le quali non risultino i pagamenti,
anche per quelle scadute nel periodo in cui è già in corso una precedente
procedura di mora, altrimenti il venditore non potrà richiedere la
sospensione della fornitura. Innovazione che dovrebbe risolvere l’annoso
problema della sospensione della fornitura per morosità quando il cliente
non riceve la comunicazione in tempo utile per effettuare il pagamento. E
il riferimento va al caso esploso lo scorso inverno con Poste Italiane
che non consegna le bollette in diverse parti d’Italia.
Il garante
ha anche imposto ai gestori che, prima di richiedere la sospensione per
morosità in caso di conguagli o di importi anomali, debbano comunque rispondere
ai reclami scritti. Ma per ricevere finalmente delle risposte corrette e
trasparenti occorre pazientare ancora, perché gestori e associazioni dei
consumatori stanno elaborando nuovi obblighi in tema di contenuti minimi delle
stesse risposte.
Sul fronte
degli indennizzi, in caso di
mancato rispetto delle regole, ai cliente andranno 30 euro se la
fornitura viene sospesa per morosità nonostante il mancato invio della
comunicazione di costituzione in mora per raccomandata; 20 euro
se la fornitura viene sospesa per morosità e il venditore, pur avendo
inviato la raccomandata, non ha rispettato le tempistiche previste.
In questi casi, inoltre, non può essere richiesto il pagamento di alcun
ulteriore corrispettivo per la sospensione o riattivazione
della fornitura.
Infine,
sempre in tema di tutele e trasparenza, dal primo settembre il venditore,
anche se si avvale di un altro operatore per i rapporti col distributore, sarà
obbligato a integrare il contratto con nuove previsioni a tutela del
cliente e della continuità del servizio.
Nessun commento:
Posta un commento