venerdì 1 maggio 2015

FARMACIE EMILIA ROMAGNA. LEGA ACCUSA: BANDO ‘ILLEGALE’. RICORSO AL TAR




Il nuovo bando regionale per le farmacie finisce al Tar per iniziativa di un gruppo di farmacisti e pure all’attenzione della giunta regionale, alla quale il gruppo  del Carroccio chiede di ‘rivederne i criteri’. In un’interrogazione all’assessore Venturi, a prima firma del consigliere leghista Alan
Fabbri, il Carroccio mette nel mirino, in particolare, le ‘dozzinali valutazioni sui voti di laurea (già di per sé disomogenei tra università)’.  “Il bando prevede criteri sommari di valutazione dei voti di laurea, ma le gare per l’assegnazione di farmacie si decidono sul filo dei millesimi di punto, ” sostiene il gruppo consigliare della Lega. “Così com’è il bando è un chiaro favore alle gestioni associate, che possono contare su punteggi cumulativi per ogni singolo voto di laurea degli associati, anche oltre il limite massimo di punteggio per ciascuna voce”.
La stessa Regione, sul sito ER Salute’ ammette incongruenze, dalle quali deriva la necessità di rettificare la graduatoria. “È a rischio la qualità del servizio ai cittadini – denuncia  Fabbri -. Una
procedura di selezione anomala e discriminante è infatti destinata a tradursi in un servizio non all’altezza, soprattutto nelle campagne e in montagna, che necessitano di previsioni particolari e di misure specifiche per la loro tutela. Sarebbe un grave errore – politico e amministrativo – pensare di premiare grandi gruppi, piuttosto che il valore dei singoli operatori territoriali,  o di livellare competenze e qualifiche diverse.
 Ci auguriamo che la giunta si renda conto delle attuali - e palesi - storture del bando e che voglia correggerle in corsa, ristabilendo i principi di meritocrazia e di corretta concorrenza”.

Ecco l’interrogazione:
                                                       Premesso che

Con Determinazione n. 60 dell’8/1/2013 la Regione bandiva il concorso straordinario per attribuire la titolarità delle nuove sedi farmaceutiche sia nuove che vacanti in Emilia Romagna, secondo quanto stabilito all'articolo 11 del decreto legge 1/2012, convertito nella legge 27 del 24 marzo 2012 (“Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”).

La graduatoria di questo concorso pubblico straordinario è stata approvata con Determina del Direttore generale sanità e politiche sociali n. 1654 del 17 febbraio 2015.

Il concorso prevedeva una valutazione per soli titoli e ammetteva, per la prima volta in questo settore professionale, la partecipazione al concorso in forma associata, una modalità quest’ultima che ha provocato problemi di omogeneizzazione dei criteri di valutazione dai quali sarebbero derivate notevoli incongruenze sia nella interpretazione delle disposizioni concorsuali sia nella assegnazione dei punteggi.

Il titolo legittimante per la partecipazione al concorso era la Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutica e in base all’art. 6 del DPCM n. 298 del 1994 il punteggio doveva essere attribuito ad ogni concorrente e graduato fino all’unità, in proporzione al voto di laurea, così come avvenuto in molte altre regioni (“valutazione ponderata” in Lazio, Liguria, Piemonte, Toscana).

Essendo il punteggio finale valutato fino al millesimo di punto, come si evince dalla graduatoria del concorso, anche pochi centesimi o millesimi di differenza comportavano variazioni sensibili nell’attribuzione dei punteggi.

Nella riunione in cui ha determinato nel dettaglio l’attribuzione dei punteggi, la Commissione valutativa avrebbe deciso, senza alcuna motivazione o richiamo previsti dal bando di concorso, di non assegnare alcun punteggio a chi avesse un voto di laurea inferiore al 92, privilegiando così una parte dei concorrenti a scapito degli altri.

Il voto di laurea già soffre di notevoli disomogeneità dovute al differente criterio di assegnazione dei punteggi da parte delle varie Università italiane, specie tra Nord e Sud del paese.

La Commissione avrebbe inoltre deciso di attribuire alla seconda laurea in possesso dei candidati un punteggio pari almeno alla Laurea in Farmacia conseguita con punti 105, a prescindere dal voto conseguito.

L’art. 8 comma 3 del bando di concorso prevede che, in caso di gestione associata, la valutazione dei titoli venga effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino al conseguimento del punteggio massimo previsto dal DPCM n. 298 del 1994.

Risulterebbe invece che la Commissione, nell’attribuzione dei punti per l’esercizio professionale, abbia attribuito ad ogni componente della gestione associata il punteggio che gli spetterebbe come se concorresse uti singulus, per poi accorpare, sommandoli, i punteggi così raggiunti e violando il limite massimo di punteggio per ciascuna voce.

Così facendo si sarebbe prodotta la distorsione di accreditare al soggetto giuridico “gestione associata” più punti del concorrente singolo, senza peraltro considerare che il tetto massimo di punteggio raggiungibile valeva sia per il concorrente singolo che per quello associato.

Stando a quanto riportato sul sito internet “Er Salute” della stessa Regione Emilia Romagna: “Dai controlli di veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati all'interno delle domande di partecipazione al concorso, attualmente in corso, stanno emergendo incongruenze, dalle quali deriva la necessità di rettificare la graduatoria. Dopo la pubblicazione della rettifica della graduatoria  decorreranno nuovamente i termini per i ricorsi. Pertanto, la fase successiva della procedura concorsuale, ossia il cosiddetto interpello, inizierà dopo l'estate. In tale fase saranno interpellati i candidati interessati, affinché esprimano l’ordine di preferenza sulle sedi disponibili.”

                                             Considerato che

L’apertura di sedi farmaceutiche si inserisce nel più ampio ambito del servizio pubblico del settore sanitario, il cui fine primario è quello di scegliere coloro in grado di fornire il miglior servizio.

L’art. 23 comma 12 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, prescrive che le procedure concorsuali per l’apertura di nuove sedi farmaceutiche debbano favorire “il completamento e il miglioramento della rete di assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali”.

In base alla norma sopracitata bisogna individuare i soggetti che siano meglio in grado di far fronte ad un servizio così qualificato e complesso, scegliendolo tra i soggetti che presentano requisiti confrontabili, uno dei quali – quello del voto di laurea – non può essere escluso dalla valutazione.

Diversi concorrenti avrebbero già presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna per annullare gli atti concorsuali e i suoi effetti immediati.



                             INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE:

Se quanto sopra esposto corrisponda al vero.
Se voglia disporre una verifica sulle modalità di computo nell’attribuzione dei punteggi per i titoli di studio, di servizio e di carriera e sui criteri di impostazione per la rilevazione dei punteggi per l’esercizio professionale.
Nel caso vengano riscontrate le gravi violazioni legislative nella valutazione dei titoli di studio e di carriera segnalate in premessa, quali provvedimenti voglia intraprendere per tutelare i concorrenti della procedura concorsuale volta ad attribuire la titolarità di nuove sedi farmaceutiche in Emilia Romagna.

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