venerdì 1 agosto 2014

Perché lasciare zoppa una gamba dell’anticorruzione?




Marco ha segnalato questa lettera aperta al Presidente  Renzi di Salvatore Giacchetti, Presidente aggiunto onorario del Consiglio di Stato

Quando i precedenti governi misero mano ad un effettivo sistema anticorruzione si resero conto che la corruzione aveva ormai raggiunto vastità, capillarità e capacità – anche trasversale – di infiltrazione nelle istituzioni tali che il solo impegno delle magistrature e delle forze dell’ordine sarebbe potuto risultare non sufficiente a fronteggiarla, soprattutto in fase di prevenzione. Si pensò allora ad inquadrare, in qualità di forze ausiliarie, sia la generalità dei cittadini (il che richiedeva di assicurare ad essi la massima conoscibilità dell’attività amministrativa e quindi la massima trasparenza di essa) sia – in particolare – la categoria dei pubblici dipendenti, da utilizzare in qualità di antenne diffuse su tutto il territorio per raccogliere notizie utili per eventuali interventi anticorruzione. Insomma una terza gamba per il cammino della legalità.
L’idea era buona: ma la sua realizzazione operativa è stata palesemente inadeguata.
La trasparenza è partita con grande clamore mediatico con l’art. 11 del decreto legislativo Brunetta n. 150/2009, ripetuto (evidentemente prima non era stato preso troppo sul serio) e sviluppato dal1’art. 1 del decreto legislativo n. 33/2013, che ha riaffermato l’esistenza di un principio generale di “trasparenza assoluta….intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”; ma ha contemporaneamente precisato, al successivo art. 4, che tale trasparenza è assicurata “nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezioni dei dati personali”: il che, in pratica, vuol dire che la trasparenza “assoluta” non è tale. Sarebbe come se il servizio meteo prevedesse l’assoluta bellezza del tempo, nei limiti consentiti dalle bombe d’acqua e dagli uragani.
Per quanto riguarda la mobilitazione dei semplici cittadini, con invito ad esercitare le neonate “forme diffuse di controllo” sull’operato della pubblica amministrazione, non è stato considerato che esercitare facoltà del genere richiede tempo, impegno, pazienza ed inevitabili piccole spese. Questo faceva già in partenza pronosticare una risposta molto tiepida all’invito di collaborazione in nome di un generico interesse comune; ed il pronostico si è puntualmente avverato: un apprezzabile controllo diffuso, di fatto, non si è avuto. La risposta avrebbe potuto essere invece forte se – nell’eventualità di un apporto collaborativo utile – il collaboratore avesse potuto contare quanto meno su un riconoscimento morale in termini di visibilità (utile soprattutto ad incentivare la collaborazione di associazioni, comitati, persone desiderose di farsi conoscere, ecc.) o su un riconoscimento anche pratico, ad esempio il conseguimento di un attestato da poter far valere nei pubblici concorsi (utile soprattutto a canalizzare in senso positivo almeno parte dello scontento giovanile). Il tutto a costo zero. Ma ciò non è avvenuto.
Per quanto riguarda la mobilitazione dei pubblici dipendenti – che avrebbe potuto costituire la parte più utile del contributo da parte di terzi, attesa la provenienza delle notizie da soggetti che di regola ben conoscono le magagne del proprio ufficio – è intervenuto l’art.54 bis del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, che rendendosi conto che un pubblico dipendente può ragionevolmente segnalare illegalità del proprio Ufficio solo se gli venga poi garantita una adeguata protezione contro un’altrimenti invitabile vendetta dell’Ufficio stesso, ha previsto espressamente la “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, precisando che “il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”. Ma la concreta effettività di tale tutela è prontamente smentita dal seguito dell’articolo, secondo cui “L’adozione di misure discriminatorie e’ segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.” Infatti, il Dipartimento della funzione pubblica non ha alcun potere diretto sull’Amministrazione autrice della discriminazione; i “provvedimenti di competenza” che può adottare si riducono al potere di segnalare la questione nella sua relazione annuale al Parlamento. E quindi, campa cavallo. Anzi neanche quello: perché la denuncia si trasformerebbe nel frattempo in un suicidio burocratico dello sprovveduto denunciante che avesse ingenuamente confidato nella promessa legislativa di tutela, come in concreto è già risultato da un recentissimo convegno svoltosi il 16 luglio scorso a Palazzo Montecitorio, sul tema “Whistleblowing e anticorruzione: proteggere chi denuncia”.
Signor Presidente, l’idea governativa di partenza era buona: ma tutto il lavoro per realizzarla ha sinora prodotto al Paese soltanto un triplice danno:
  • non si è potuto sfruttare il sicuramente ingente e prezioso bagaglio di notizie che avrebbe potuto essere fornito dai cittadini e soprattutto dai pubblici dipendenti;
  • si è rafforzata nei cittadini la convinzione che le leggi, e soprattutto quelle che danno diritti civili e politici ai cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, non siano una cosa seria ma innocue leggi manifesto che lasciano il tempo che trovano, perché in sede tecnica la buona idea viene sempre opportunamente devitalizzata in itinere da burocrazie che non si rassegnano a prendere atto che il loro è un servizio e non un potere;
  • e soprattutto non si è potuto sfruttare il potente effetto psicologico anticorruzione che si sarebbe verificato se gli amministratori inclini alla corruzione fossero stati consapevoli dei rischi reali in cui in tal caso avrebbero potuto incorrere già nel loro stesso ambiente.
Signor Presidente, l’anticorruzione attualmente non può sfruttare tutte le risorse offerte dall’ordinamento giuridico, dato che una delle sue gambe è nata ed è rimasta zoppa. Il legislatore ha già assunto l’impegno formale di curarla: si tratta soltanto di attuare questo impegno, facendone una cosa seria. La cura potrebbe avvenire in tempi rapidi, a costi irrilevanti per l’erario, e con benefici rilevanti per la legalità e la moralità pubblica. I cittadini non possono continuare a vivere di illusioni e di promesse legislative non mantenute. Confidiamo quindi in Lei.
Sinceri auguri, Signor Presidente.

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