lunedì 21 gennaio 2013

La dottoressa Berti parla della 'mediazione'.


Franca Berti

C’è una nuova speranza per coloro che si trovano impelagati in dispute legali: la mediazione. Si tratta di un nuovo istituto previsto dall’ordinamento che rinvia la soluzione di una vertenza attraverso il confronto diretto delle ‘vittime’.
I due o più litiganti si confrontano sotto la guida del ‘mediatore abilitato e preparato al compito ’ e ‘mettono sul piatto’ tutte le ragioni della lite, anche quelle di carattere non squisitamente legale. L’esame delle ragioni delle divergenze è così totale  a 360 ° gradi.
Questo favorisce appunto una soluzione mediata, a volte capace di assestare tutti gli aspetti del contenzioso, contiene le spese e accorcia notevolmente i tempi ( a volte in un solo incontro si trova la soluzione mediata) e soprattutto alleggerisce il carico di lavoro dei tribunali.
Il tentativo della mediazione è stato, per legge,  previsto obbligatorio per molte materie con vertenza di carattere civile. Come per esempio quella  condominiale. Lo stesso giudice, ancor prima di istruire il processo, invia i ‘litiganti’ al tentativo di mediazione. 
Una recente sentenza della corte Costituzionale ha messo però  in discussione questa obbligatorietà.  

Abbiamo incontrato la dottoressa Franca Berti  mediatore per l'organismo di mediazione n. 11, CCIAA di Bologna e  n. 112 Camera Arbitrale, durante un incontro sulla mediazione che si è tenuto a Sasso Marconi. La dottoressa per le sue esperienze pratiche in materia, si può considerare una ottima conoscitrice dell’argomento. Le abbiamo chiesto:   

Che cos'è questo oggetto sconosciuto chiamato 'mediazione'. Lo può spiegare in poche parole ?.
                                                                     
“La mediazione è una nuova forma di confronto che ha la finalità di  risolvere cause e controversie anche di natura economica, sorte fra persone, imprese, aziende e pubbliche amministrazioni, senza per questo dover ricorrere al tribunale e aspettare anni per una sentenza definitiva. La Mediazione è  riconosciuta a tutti gli effetti dallo Stato.  Si svolge presso gli Organismi di Conciliazione, accreditati dal Ministero di Grazia e Giustizia, alla presenza  del Mediatore. Le parti personalmente, o assistite se vogliono da un avvocato o da altra persona di fiducia, possono sottoscrivere un accordo, anche a contenuto economico, valido ad ogni effetto di legge, che può essere omologato dal Giudice e che pone fine alla controversia”. 

Se non c'è bisogno del tribunale, chi organizza tale operazione e chi gli dà ufficialità e forza ?

"E' la sottoscrizione del verbale presso l'organismo di conciliazione accreditato dal Ministero di Grazia e Giustizia, che dà valore sostanziale all'accordo stesso, che è titolo esecutivo a tutti gli effetti e che impegna le parti che l'hanno sottoscritto a rispettarlo. Le parti possono chiedere anche di propria iniziativa successivamente l'omologazione dell'accordo al giudice.
L'organismo di conciliazione accreditato provvede a svolgere i compiti di segreteria, nomina il mediatore, convoca le parti per l'incontro di mediazione entro 15 giorni dalla domanda di mediazione. Il verbale di accordo o il verbale negativo, in caso in cui una delle parti non si presenti, oppure nel caso in cui pur presenti le parti, non sia possibile raggiungere un accordo, viene sottoscritto dal mediatore e dalle parti. Da quel momento il procedimento di mediazione è concluso. Una copia del verbale viene conservato agli atti dell'organismo di conciliazione, mentre le altre vengono consegnate alle parti." 
                        
A chi compete richiede la mediazione ? E’ necessario che entrambe la parti siano d’accordo ?

"Non importa che le parti siano d'accordo. La mediazione può essere richiesta da una sola parte,  presentando la domanda di mediazione all'organismo accreditato. Sarà l'organismo a convocare l'altra parte, precisando che è stata presentata domanda di mediazione."

Pensa che questa nuova organizzazione giudiziaria possa produrre in breve tempo benefici effetti nell’organizzazione giudiziaria italiana?  

"Personalmente ritengo di sì, soprattutto ora che non è più obbligatorio andare in mediazione e quindi viene meno quel senso di costrizione, che è il contrario dello spirito di mediazione. Adesso, chi si rivolgerà ad essa lo potrà fare liberamente e darà prova di maturità e consapevolezza della grande opportunità offerta dalla mediazione, soprattutto nei rapporti fra le imprese, che con un provvedimento valido ad ogni effetto di legge potranno raggiungere  un accordo soddisfacente per entrambe, in tempi veloci, Potranno continuare a lavorare insieme se lo ritengono produttivo e potranno rafforzare i rapporti economici in essere, per ‘allargare la torta’ per entrambe (come si dice metaforicamente nel linguaggio della mediazione) e non aspettare che una sola parte possa mangiarsene a distanza di anni una sola fetta, magari rinsecchita".  
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Quindi era obbligatorio e ora non lo è più ?

"Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, il tentativo di mediazione non è più obbligatorio per legge (cioè non è più condizione di procedibilità) per le controversie insorte nelle materie indicate dall'art. 5."


Cosa deve fare chi vuol avviare il tentativo di mediazione ?

La dottoressa Berti al convegno.
"Deve rivolgersi a un Organismo di mediazione accreditato dal Ministero di Grazia e Giustizia,  e presentare domanda di mediazione. L'Organismo, in base al proprio regolamento, fornirà tutte le indicazioni necessarie, compresi i costi da sostenere."

Grazie dottoressa e buon lavoro.



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