| di PMIcasa |
Nessun obbligo di check-in dal vivo per gli ospiti
degli alloggi affittati per meno di 30 giorni. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
che ha annullato la circolare del Ministero
dell’Interno del 18 novembre scorso, con cui era stato introdotto
l’obbligo per i gestori delle strutture ricettive di procedere
all’identificazione “de visu” degli ospiti.
Secondo i giudici della Sezione Prima Ter del Tar, il
provvedimento del Viminale presenta diversi profili di illegittimità. In
particolare, la circolare sarebbe in contrasto con quanto previsto dall’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza (Tulps) e violerebbe il principio di proporzionalità, configurandosi anche come
un eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Il ricorso era stato presentato dalla
Federazione delle associazioni della
ricettività extralberghiera, che contestava la legittimità
dell’obbligo imposto ai gestori di identificare di persona ogni ospite. Il Tar,
oltre a respingere l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero
dell’Interno (ritenendo l’atto “immediatamente lesivo della sfera giuridica dei
ricorrenti”), ha accolto nel merito le tesi della Federazione.
Nella sentenza si legge che
«l’obbligo dell’identificazione de visu si pone in contrasto con il processo di
semplificazione amministrativa introdotto dal Decreto Legge 201/2011, che mirava a ridurre gli
adempimenti burocratici non indispensabili per il rispetto della normativa di
pubblica sicurezza». Secondo il Tar, la circolare ha di fatto ripristinato un obbligo precedentemente superato,
senza tener conto delle modifiche
legislative intervenute, violando così il principio di proporzionalità
tra obblighi imposti e finalità perseguite.
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